Gli strumenti volontari

  • Accordi volontari e negoziali, frutto di processi cooperativi tra PA e imprese.
  • Programmi volontari unilaterali, intrapresi tra associazioni di categoria o imprese.
  • Regolamenti comunitari volontari.

Motivazioni:

  • Evitare una nuova regolamentazione restrittiva generalizzata.
  • Ottenere risparmi sui costi e miglioramenti dal punto di vista della qualità dei beni e dei processi produttivi.
  • Procurarsi benefici di immagine da cui possono derivare vantaggi competitivi, derivanti dalla differenziazione della qualità dei prodotti per l’intero settore, in conseguenza della minor concorrenza sui prezzi.

Le imprese si impegnano volontariamente a rispettare obiettivi ambientali anche più stringenti di quelli normativi. Esiste una informazione asimmetrica tra consumatore e imprese in merito alla qualità ambientale dei prodotti.

Gli strumenti informativi

Le imprese informano i cittadini delle qualità ambientali dei propri prodotti innescando un circolo vizioso positivo perché anche le altre imprese dovranno seguirle per vendere. Nel caso della compatibilità ambientale dei prodotti il consumatore non è sempre in grado di stabilire i diversi tipi di impatto che il ciclo di vita del prodotto può avere sull’equilibrio ecologico. Le imprese che intendono differenziare i loro prodotti dal punto di vista della qualità ambientale possono adottare l’approccio multidimensionale (craddle to grave) che è alla base dei sistemi di certificazione come l’audit ambientale, l’ecolabel e gli accordi volontari.

La certificazione del sistema di gestione ambientale (audit)

L’audit è quella parte del sistema di gestione ambientale dell’impresa che include la struttura organizzativa, la responsabilità, le procedure e le risorse per l’attuazione della politica ambientale, esempio: ISO14001. L’EMAS (Eco management and Audit Scheme) è un regolamento comunitario del ’93 che cerca di perseguire l’integrazione degli strumenti di tipo “command and control” (cioè obbligatori) con quelli volontari. Esso si basa sull’adesione volontaria delle imprese ad un sistema di valutazione ambientale delle proprie attività. Dà una valutazione sistemica, documentata, periodica e obiettiva del funzionamento dell’organizzazione del sistema di gestione e dell’attrezzatura utilizzata per la protezione dell’ambiente. Il regolamento prevede:

  • Pianificazione
  • Implementazione
  • Auditing: valutazione sistematica e periodica dell’efficienza ambientale
  • Redazione della dichiarazione ambientale

La certificazione ambientale

La certificazione ambientale permette di valutare le prestazioni ambientali di un’azienda sia dal punto di vista delle misure adottate, sia dal punto di vista organizzativo e gestionale.

  • Approccio preventivo ai problemi ambientali: è ciò a cui mirano le certificazioni ambientali, permettendo anche all’impresa di minimizzare i costi di controllo e di gestione dei problemi ambientali.
  • La volontarietà assicura un grado notevole di libertà all’azienda.
  • La flessibilità è notevole, ma esistono standard per la certificazione abbastanza rigidi.

Il marchio di qualità ambientale o ecolabel

Ecolabel: programmi di etichettatura ecologica di matrice pubblica, volti al miglioramento della sicurezza e dell’efficienza ambientale, a partecipazione volontaria, complementari rispetto alle tradizionali politiche tradizionali. L’UE ha sancito direttive (regolamento 880/1992) che regolano la responsabilità sui prodotti, gli imballaggi e i rifiuti. Anche l’ecolabel ha lo scopo di ridurre alla fonte l’impatto ambientale dei prodotti. Perché funzionino deve esistere la libera circolazione delle merci, altrimenti si rischia di erigere un sistema a difesa dei vantaggi competitivi di cui godono le imprese dei paesi più industrializzati. Per questo sono stati proposti programmi di ecolabelling internazionali.

Gli accordi volontari

Sono finalizzati ad aumentare la responsabilità degli operatori economici e a favorire la cooperazione tra Pubblica Amministrazione e privati, mediante la ricerca di una soluzione consensuale ai problemi ambientali che risulta frutto di una negoziazione.

  • Accordi vincolanti: sono caratterizzati da un formale piano di azione definito e siglato dai rappresentanti del settore privato e pubblico:
    • compliance agreements: hanno lo scopo di rispettare una norma già esistente precedentemente violata;
    • legislative agreements: hanno lo scopo di raggiungere obiettivi più ambiziosi; esempi: contracts de branche (Francia), covenants (Olanda), eco-contracts (Danimarca)
  • Accordi non vincolanti: sono accordi che, oltre a non avere un vero e proprio status legale, sono caratterizzati dall’assenza di un controllo formale. L’adesione è basata sulla fiducia. L’implementazione è affidata al puro interesse delle parti (self enforcing).

Il requisito principale è che questi accordi assumano la forma di contratti completi. I principali ostacoli sono:

  • la razionalità limitata degli individui che vincola la previsione e l’analisi di tutte le contingenze possibili che possono generare negli individui comportamenti adattivi di tipo strategico o opportunistico;
  • le asimmetrie informative.