Il caso Marks & Spencer

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Successivamente al caso Amid la Corte è tornata ad occuparsi dell’utilizzazione cross-border delle perdite fiscali all’interno dei gruppi multinazionali con il caso Mark & Spencer.
Con la sentenza del 13 dicembre 2005, causa C-446/2003 la Corte di Giustizia ha, anche se in maniera implicita, aperto la strada all’utilizzo transfrontaliero delle perdite di subsidiaries estere.

 La società Marks & Spencer (M&S), con sede nel Regno Unito, controllava, per il tramite di una holding olandese, tre subsidiaries stabilite in Germania, Belgio e Francia nessuna delle quali esercitava un’attività commerciale nello Stato della capogruppo per il tramite di agenzie o succursali. Le controllate a partire dalla metà degli anni novanta cominciarono a soffrire delle perdite, fino a quando, nel 2001, la M&S cedette a terzi la filiale francese e cessò le attività commerciali di quelle belga e tedesca.

Nel 2000 e nel 2001, la controllante presentava alle autorità fiscali inglesi domanda di “sgravio di gruppo”, al fine di poter compensare con i propri redditi le perdite subite dalle filiali negli esercizi dal 1998 al 2001; tale richiesta veniva tuttavia rigettata in quanto il regime legale del consortium relief non poteva essere applicato alle controllate non residenti nel caso in cui queste non avessero esercitato un’attività commerciale nel Regno Unito per il tramite di una stabile organizzazione. A seguito dell’impugnazione da parte della M&S di tale diniego per presunta incompatibilità del suesposto regime legale di tassazione di gruppo con gli articoli 43 e 48 del Trattato, nell’ultimo grado di giudizio la High Court of Justice (England & Wales) ritenne necessario procedere alla sospensione del procedimento e sottoporre la questione alla Corte di Giustizia.

 Respingendo le argomentazioni addotte dall’amministrazione britannica, la Corte dichiarò la compatibilità della normativa inglese con l’articolo 43 del Trattato, affermando che questa perseguiva obiettivi legittimi e rientranti tra i motivi imperativi d’interesse generale; tuttavia la stessa, si presentava comunque contraria al principio di proporzionalità. La misura restrittiva adottata nel Consortium relief risultava infatti essere eccessiva rispetto a quanto necessario per il perseguimento degli obiettivi che la stessa si prefiggeva di raggiungere in una situazione in cui «la controllata non residente non abbia in assoluto o abbia esaurito la possibilità di far valere le perdite nel suo Stato di residenza, trasferendole a terzi o scomputandole dagli utili degli anni successivi».