Le sanzioni amministrative

Libri consigliati per approfondire questo argomento:

Le violazioni tributarie sono punite con sanzioni amministrative e penali; se una stessa violazione è punita sia con sanzioni amministrative che penali, si applica una sola sanzione, per il principio di unicità della sanzione ed in particolare la disposizione speciale. Per capire quale tra due disposizioni sia quella speciale, bisogna confrontare le 2 norme e stabilire quale delle due è generale rispetto all’altra, ossia di portata più ampia e quale invece è speciale, cioè di portata più ristretta, quest’ultima contiene  tutti gli elementi della norma generale ed elementi ulteriori, perciò chi viola quella speciale viola anche quella generale. Le norme penali presentano un elemento in più: il dolo, di regola perciò la norma penale è speciale rispetto a quella che prevede l’illecito amministrativo. Il legislatore, (Visco) nel riformare la disciplina delle sanzioni amministrative, si è ispirato al principio personalistico, contrapposto a quello risarcitorio.

MODELLO RISARCITORIO: mira non tanto a punire il trasgressore, quanto a reperire un’entrata risarcitoria, da ciò discendono una serie di corollari: la sanzione è commisurata al danno provocato, destinatari della sanzione sono, non solo le  persone fisiche, ma anche quelle giuridiche e in caso di pluralità di trasgressori rispondono in solido del pagamento della sanzione ed in caso di morte del trasgressore, l’obbligo di pagare la sanzione passa agli eredi;

MODELLO PERSONALISTICO: il cui obiettivo è punire i trasgressori, quindi la sanzione è intimidatoria, affittiva,  in questo caso ha rilievo l’elemento soggettivo (colpa o dolo), in caso di concorso di autori d’illecito, la responsabilità non è solidale, ma correale, agli enti collettivi non è imputato l’illecito e ad essi non è irrogata la sanzione, (principio soppresso nel 2003) la sanzione non si trasmette agli eredi. Inoltre le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica, mentre prima era riferibile alla persona fisica che aveva commesso la violazione.

PRINCIPI GENERALI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE:

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione ed esclusivamente nei casi considerati dalla legge”.

    1. solo la legge può comminare sanzioni, (principio di legalità);
    2. deve trattarsi di una legge entrata in vigore prima della violazione, (principio di irretroattività della legge);
    3. la legge deve prevedere, non solo le sanzioni, ma anche i fatti illeciti, (principio di tassatività della previsione sanzionatoria).

Principio del favor rei: “nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione dell’indebito”. Viene riprodotto il principio penalistico dell’abolitio criminis. Inoltre, tra due disposizioni, si applica quella più favorevole al trasgressore, salvo che il provvedimento di irrogazione sia diventato definitivo la nuova legge è retroattiva se la sanzione è più lieve, non lo è se aggrava la situazione.

Principio di responsabilità personale: perché vi sia un illecito, devono ricorrere due elementi:

  1. un comportamento commissivo od omissivo, che viola una norma,
  2. un elemento soggettivo, costituito da un particolare atteggiamento psicologico, si richiede che ricorrano: l’imputabilità, cioè la capacità di intendere e volere e la colpevolezza, cioè dolo o colpa grave.

“Per dolosa il legislatore intende la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta, ovvero di ostacolare l’attività amministrativa di accertamento”. “La colpa grave si ha quando l’imperizia o la negligenza nel comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente della portata della norma violata e di conseguenza risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari”. Non si considera determinato da colpa grave l’inadempimento occasionale di obblighi di versamento del tributo ad esempio per problemi di liquidità. La distinzione tra colpa e colpa grave assume rilievo quando l’autore della violazione non  ne è anche il beneficiario, in questi casi, in assenza di dolo o colpa grave l’autore non risponde per più di 100 milioni di Lire.

LE SANZIONI: la sanzione amministrativa principale consiste nell’obbligazione di pagare una somma di denaro, può essere di 3 tipi:

  • può variare tra un massimo ed un minimo, in questo caso è irrogata discrezionalmente avendo riguardo della gravità della violazione;
  • può essere correlata al tributo cui si riferisce la violazione ed essere pari ad una frazione o ad un multiplo,
  • può essere stabilita in misura fissa.

La misura della sanzione può essere aumentata fino alla metà in caso di recidiva, e ridotta fino alla metà quando vi sia sproporzione tra entità della sanzione e misura del tributo cui si riferisce la violazione. Sulla sanzione non si producono interessi. L’illecito amministrativo è punito anche con sanzioni accessorie tra cui: l’interdizione dalla carica di amministratore, sindaco e revisore delle società di capitali, l’interdizione dalla partecipazione a gare pubbliche, dal conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni, la sospensione, per un massimo di 6 mesi dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa.

IL CESSIONARIO D’AZIENDA: il cessionario è responsabile, in solido con il cedente, per il pagamento delle sanzioni derivanti da violazioni commesse dal cedente. Risponde solo delle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei 2 precedenti, nonché di quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite ad epoche anteriori. Al cessionario è accordato il beneficio di escussione del cedente e la sua responsabilità riguarda solo il debito risultante alla data del trasferimento, dagli atti della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate.

CONCORSO DI PERSONE: se la violazione della norma tributaria è commessa da più persone, secondo il principio di personalità, non sono obbligate in solido, ma ciascuno della sanzione ad esso irrogata. Vi è concorso di persone quando l’illecito è commesso da una pluralità di persone, non è necessario che tutti realizzino materialmente l’illecito, è sufficiente il concorso psicologico dato da suggerimenti. Esempio il professionista che consiglia al trasgressore la condotta punita. L’autore materiale dell’illecito non è punito quando ricorre la figura dell’autore mediato: ossia quando l’autore materiale sia stato indotto a compiere l’illecito con violenza o minaccia da un altro soggetto.

CONCORSO DI ILLECITI E ILLECITO CONTINUATO: il concorso di illeciti si ha quando più illeciti siano in capo ad un unico soggetto. Il concorso può essere materiale, quando con più azioni si compiono più violazioni di obblighi formali una stessa norma,  o formale, quando con un’unica azione si violano più norme. Il concorso formale può essere omogeneo, quando con una sola azione si commettono diverse violazioni della stessa disposizione, o eterogeneo quando con una sola azione vengono violate disposizioni diverse.  In questo caso si ha una deroga al principio del cumulo delle pene, in base al quale si applicano tante sanzioni quante sono le violazioni commesse, e si applica un’unica sanzione, ma maggiorata da ¼ al doppio. Questa regola vale anche per l’illecito continuato, ovvero quando un soggetto, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Può esservi continuazione anche per violazioni commesse in periodi d’imposta diversi: “quando più violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi d’imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.

SEI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ:

  1. errore incolpevole sul fatto costitutivo dell’illecito;
  2. errore di diritto derivante da inevitabile ignoranza della legge tributaria;
  3. obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma, nonché indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione o il pagamento;
  4. imputabilità ad un terzo del mancato pagamento del tributo purché il fatto venga denunciato all’autorità tributaria;
  5. forza maggiore;
  6. causa prevista dallo Statuto del contribuente, esclude la punibilità delle violazioni formali che non incidono sul debito d’imposta.

PROCEDIMENTI APPLICATIVI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE: le sanzioni sono irrogate dall’ufficio competente ad accertare i tributi, seguendo tre percorsi alternativi, due semplificati ed uno ordinario:

  1. se la sanzione si collega ad un omesso o ritardato pagamento può essere irrogata con l’atto di riscossione;
  2. se se la sanzione si collega ad una dichiarazione infedele od omessa può essere irrogata con l’avviso di accertamento;
  3. il procedimento ordinario inizia con la notificazione di un atto: l’atto di contestazione, nel quale è indicata la sanzione e deve contenere, pena la nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le prove, le norme sanzionatorie ed i criteri usati per la determinazione della sanzione.

Il trasgressore ha tre scelte:

  • definizione agevolata della controversia, che prevede il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell’atto di contestazione,
  • produzione di deduzioni difensive, in questo caso l’ufficio deve esaminarle e può entro un anno, irrogare le sanzioni.
  • impugnazione dell’atto dinanzi alla commissione tributaria.

L’atto di contestazione deve contenere anche l’invito al pagamento entro il termine previsto per proporre il ricorso e l’indicazione delle 3 alternative.

RAVVEDIMENTO OPEROSO: è l’estinzione dell’illecito che avviene rimediando alla violazione e pagando una parte della sanzione.

  • La sanzione è ridotta, se la violazione non è stata ancora contestata e non sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche, ad un ottavo del minimo nei casi di omesso pagamento del tributo, se esso è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine.
  • Ad un ottavo del minimo, in caso di omissione di presentazione della dichiarazione, se la stessa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.
  • Ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori od omissioni avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

ESTINZIONE DELL’ILLECITO E DELLA SANZIONE: innanzi tutto l’illecito si estingue per decadenza del termine: vi è un termine di decadenza, decorso il quale, se l’amministrazione non ha agito, l’illecito si estingue. In particolare: l’atto di contestazione o l’atto di irrogazione decadono in 5 anni dalla commissione della violazione. L’illecito si estingue inoltre, per morte della persona fisica autrice della violazione, e se la sanzione è già stata irrogata si estingue anche la sanzione perché non si può trasmettere agli eredi. In caso di definizione agevolata, gli effetti dell’illecito cessano nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell’atto di contestazione se il trasgressore abbia pagato ¼ della sanzione; si estingue l’illecito e impedisce l’irrogazione della sanzione. Il metodo naturale di estinzione della sanzione pecuniaria è il pagamento dell’obbligazione, le sanzioni amministrative possono estinguersi anche per condono.