Interpretazione ed integrazione

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Anche in materia tributaria in tema di interpretazione non ci sono eccezioni: le disposizioni tributarie sono interpretate come qualsiasi altra disposizione e quindi ricorrendo all’interpretazione letterale, logico – sistematica (secondo la ratio), secondo il criterio storico e il canone teleologico (lo scopo). In primo luogo l’articolo 12 delle preleggi stabilisce che “nell’interpretare la legge non si può attribuire altro significato se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”. Il primo elemento su cui deve basarsi l’interprete è il dato letterale cioè deve attenersi al significato proprio delle parole. Se il legislatore usa termini della lingua corrente, di cui non dia definizione, l’interprete deve attenersi al significato che tali parole hanno nella lingua corrente; tuttavia può accadere che un termine della lingua corrente assuma un significato tecnico che si differenzia da quello ordinario, in questo caso si ritiene che il legislatore lo usi sempre  nel suo significato tecnico. Il significato che l’interprete deve attribuire al termine tecnico può derivare da una definizione data dallo stesso legislatore, per cui l’interprete è aiutato e allo stesso tempo vincolato dalle definizioni legislative. Spesso il tributarista si trova alle prese con testi multilingue o frutto di una traduzione e l’interprete non può ignorare la genesi linguistica di tali testi. Può accadere che diversi testi normativi comunitari presentino significati non coincidenti e allora l’interprete dovrà tenere conto delle varie versioni perché fanno tutte ugualmente fede. L’interprete deve fare attenzione al fatto che vi sono termini il cui significato appare coincidente nelle diverse lingue, ma in realtà non lo è (evasion fiscal = elusione). Nel descrivere le fattispecie il legislatore tributario può prendere a prestito termini da altri settori dell’ordinamento, in questi casi l’interprete deve attribuire al termine lo stesso significato che ha nel settore di provenienza. L’interpretazione può essere restrittiva o estensiva rispetto al senso letterale: non vi sono norme che impongano l’una o l’altra come anche è superata la tesi che faceva prevalere l’interpretazione favorevole al fisco anziché quella contraria. L’interpretazione del diritto tributario comporta delle difficoltà a causa delle peculiarità proprie della legislazione tributaria. Un primo motivo è il fatto che si tratta di un diritto “senza codice”, dato che non è sistematicamente raccolto in un testo unitario; Un secondo motivo è legato all’instabilità del diritto tributario dovuta a più fattori:

  1. Il legislatore tributario per adeguarsi alle nuove realtà economiche deve aggiornarsi più rapidamente degli altri e questo lo porta  a produrre con continuità norme tributarie;
  2. Un secondo fattore è la permanente crisi fiscale che lo porta a ritoccare continuamente le norme preesistenti per individuare nuovi oggetti imponibili e nuove fonti di entrata.
  3. Le leggi tributarie nascono sovente per far fronte a situazioni di emergenza, cioè attraverso decreti leggi che magari non vengono convertiti entro 60 giorni e questo causa incertezze circa l’individuazione dell’efficacia di tali norme;
  4. Altro elemento di instabilità sono le leggi a termine ( sunset lows)
  5. Inoltre è difficile che il legislatore tributario emani leggi ex novo, di solito interviene su norme precedenti e questo porta l’interprete a dover porre a confronto più testi per verificare quale che sia quello finale. Le disposizioni tributarie sono spesso ricche di rinvii e ciò comporta che l’interprete, per conoscere la disposizione che contiene il rinvio deve avere sotto mano più testi. Tremonti ha però stabilito che: “i richiami ad altre leggi possono essere fatti solo se si indica anche il contenuto sintetico della norma alla quale si intende fare rinvio”.
  6. Altre difficoltà interpretative sono legate alla preferenza del legislatore di formulazioni casistiche anziché formule generali , questo oltre a comportare lacune può generare trattamenti diseguali per casi uguali se accompagnato ad interpretazioni di tipo restrittivo e ad un uso dell’argomento a contrario.
  7. Infine le leggi tributarie sono spesso di difficile comprensione per il giurista puro a causa dei termini tecnici usati dal legislatore.

GLI AUTORI. L’interpretazione è detta dottrinale, giurisprudenziale, forense, autentica a seconda di chi la pone in essere, ed ogni autore tenderà a privilegiare quella più favorevole all’interesse di cui è portatore; così gli avvocati daranno l’interpretazione più favorevole agli interessi del proprio cliente, mentre i giudici dovranno essere quanto più possibile imparziali, anche se di solito tendono a stare dalla parte del Fisco.

LEGGI INTERPRETATIVE. Anche il legislatore si fa interprete quando, data una disposizione di dubbio significato, interviene con una norma volta a chiarirne il significato. Tali norme sono retroattive e questo carattere ha portato ad un abuso di esse anche in assenza di ragionevoli dubbi, semplicemente per modificare retroattivamente una disposizione. Per far fronte a tali abusi lo stesso legislatore tributario ha disposto che l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può avvenire solo in casi eccezionali e con legge ordinaria, e qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica. Anche la Corte Cost. si è pronunciata per tutelare la irretroattività della legge quale principio fondamentale dell’ordinamento giuridico stabilendo che norme retroattive non possono essere emanate se prive di ragionevolezza o in contrasto valori tutelati dalla Costituzione.

L’INTERPRETAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA. L’opera di interpretazione dell’amministrazione finanziaria si esplica attraverso circolari, istruzioni, note, risoluzioni, pareri. Con l’emanazione di una nuova legge fiscale di solito segue una circolare dell’amministrazione con la quale ne viene illustrato agli uffici periferici il significato. Le istruzioni accompagnano i modelli di dichiarazione e si esprime con risoluzioni, note, pareri per rispondere a quesiti  provenienti dagli uffici periferici o dai contribuenti. Questo tipo di interpretazione non vincola né i contribuenti, né i giudici e se un contribuente si uniforma ad un’informazione dell’amministrazione finanziaria che in seguito muta,vale il principio di tutela dell’affidamento in base al quale non sono previste sanzioni per il contribuente che si sia conformato a tali indicazioni.

INTEGRAZIONE: nel caso in nel testo di una legge tributaria manchi un’indicazione espressa, si crea una lacuna. Bisogna prima di tutto specificare che nel diritto tributario vi sono insiemi autonomi di norme tributarie (la disciplina sostanziale di un tributo) e insiemi non autonomi di norme, che si pongono come speciali rispetto alla normativa generale di altri settori.  Esempio: la disciplina tributaria dei procedimenti è una disciplina speciale rispetto a quella generale dei procedimenti amministrativi. In questi casi si applica la disciplina generale integrata da quella speciale. Vi sono casi in cui la disciplina del diritto tributario è integrata per effetto di una norma di rinvio. Ma, quando manca una norma di rinvio, o la normativa tributaria non si pone come generale in rapporto ad una normativa generale, allora si ricorre all’analogia: “in caso di lacuna si fa riferimento a disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (analogia legis) o ai principi generali dell’ordinamento giuridico (analogia Juris)”  es. statuto del contribuente. Nel diritto tributario non si può ricorrere sempre all’analogia: è ammessa solo per le lacune tecniche e quindi non è ammessa nella definizione delle fattispecie imponibili dato che le norme tributarie definiscono in modo completo oggetti e soggetti imponibili e quindi non sono possibili lacune tecniche. Tale divieto si estende alle corrispondenti norme sanzionatorie, come anche per le norme agevolatrici o che stabiliscono esenzioni. L’analogia è concessa per le norme non sostanziali e quindi procedurali.