Crediti d’imposta

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Il contribuente può essere creditore verso il fisco per tre ragioni diverse:

  1. crediti per rimborso dell’indebito;  questa circostanza si verifica nel caso in cui manchi dall’origine o venga a mancare successivamente la norma che stabilisce l’obbligo di versamento, esempio: imposta riscossa in base ad un decreto legge non convertito, dichiarazione di incostituzionalità  di una norma tributaria, contrasto della norma nazionale con quella comunitaria. Altre cause:
    1. dichiarazione inesatta,
    2. pagamento effettuato sulla base di un avviso di accertamento impugnato ed annullato dal giudice,
    3. iscrizione a ruolo errata.
  2. crediti per rimborsi di acconti o altre somme debitamente versate;
  3. crediti d’imposta in senso stretto: esempio credito sui dividendi, crediti accordati per porre rimedio alla doppia tassazione: credito d’imposta estero, per attenuare od eliminare la doppia tassazione internazionale; ci sono poi crediti d’imposta extra fiscali accordati per ragioni agevolative ad es. a chi investe in zone depresse o a chi fa nuove assunzioni.

Bisogna distinguere i crediti d’imposta rimborsabili da quelli non rimborsabili, questi ultimi sono utilizzati dal contribuente solo a compensazione del debito d’imposta e se vi è un’eccedenza il contribuente non ha diritto al rimborso. I crediti d’imposta devono essere indicati nella dichiarazione pena la loro estinzione.

RIMBORSI DEI CREDITI RISULTANTI DA DICHIARAZIONE: sono eseguiti d’ufficio: gli uffici formano le liste di rimborso relative a ciascun periodo d’imposta, entro un anno dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, il Centro informativo della Direzione generale dell’Agenzia delle entrate sulla base di tali liste predispone gli elenchi di rimborso sulla base dei quali la direzione regionale dell’agenzia delle entrate emette gli ordinativi di pagamento: agli aventi diritto viene inviato un vaglia cambiario della banca d’Italia oppure viene fatto un accreditamento in c/c. I titolari di partita IVA possono ottenere il rimborso mediante una procedura rapida riservata ai titolari di conto fiscale, che è aperto d’ufficio dopo l’attribuzione della P.I. in esso sono registrati tutti i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sul reddito e all’IVA. Ai titolari di conti fiscali i rimborsi possono essere erogati direttamente dai concessionari della riscossione, purché al di sotto di determinati importi, anche senza le garanzie tipicamente previste e nei limiti dei versamenti d’imposta effettuati nel biennio precedente nel conto fiscale del contribuente. Quando sono state adempiute le formalità previste dalla domanda di rimborso, il concessionario deve adempiere al rimborso entro 60 giorni mediante accreditamento in conto corrente.

INTERESSI PER RITARDATO RIMBORSO: Il contribuente che ha effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per somme non dovute ha diritto all’interesse del 2,50% per ogni semestre intero dal versamento al rimborso. Analogo trattamento per i rimborsi di tasse  e imposte indirette e ritenute indebitamente pagate. Per i crediti IVA gli interessi maturano giorno per giorno ed opera l’anatocismo.

IL RIMBORSO DELL’INDEBITO:  chi intende ottenere il rimborso ha l’onere di presentare una domanda entro i termini e con le modalità prefissate, anche se vi sono ipotesi in cui il rimborso avviene d’ufficio come quando vi è iscrizione a ruolo di una somma non dovuta, se il tribunale annulla in tutto o in parte l’avviso di accertamento, contemporaneamente sancisce il rimborso. L’istanza, in mancanza di disposizioni specifiche, deve essere presentata entro 2 anni dal pagamento, oppure se è posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione. Se la domanda è esplicitamente respinta, il rifiuto è atto impugnabile dinanzi alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni. Se l’Amministrazione rimane inerte per 90 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, il silenzio vale come rifiuto e il contribuente può proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale. Può ricorrere dal 91 giorno ma non oltre la prescrizione del diritto alla restituzione.

RIMBORSO DI IMPOSTE DIRETTE: per le ritenute dirette bisogna presentare istanza entro il termine decennale di prescrizione, per i versamenti diretti il termine è di 48 mesi dal pagamento. Se il versamento riguarda ritenute , l’istanza può essere presentata sia dal sostituto che dal sostituito con la differenza  che nel primo caso il termine decorre dalla data in cui ha effettuato la ritenuta e nel secondo caso dal versamento.

RIMBORSO DELLE IMPOSTE INDIRETTE: in questo caso il termine per chiedere il rimborso è quasi sempre un termine decadenziale di tre anni decorrente dal pagamento del tributo, due anni per le accise.