La determinazione del soggetto complessivo

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Persone fisiche

somma dei redditi delle categorie di cui all’art.6, alla quale si sottraggono le perdite derivanti dall’esercizio di piccole imprese o di arti e professioni. Se da una data categoria ho ottenuto non un reddito ma una perdita tipo ho appena aperto uno studio e il primo anno va male oppure ho minusvalenza sui titoli allora ho perdite su queste cose. Se in un anno ho prodotto un reddito di 100 e hanno dopo ho avuto perdita di 70 allora il mio reddito è 30 quindi la mia capacità contributiva è stata di 30. quindi il togliersi delle perdite non è un’agevolazione ma un corollario dei principi costituzionali. Quindi posso sottrarre le perdite ma soltanto le perdite che derivano da due categorie reddituali cioè esercizio di impresa ma solo piccole imprese cioè quelle in regime di contabilità semplificata oppure categoria del reddito di lavoro autonomo. Es 100 redditi di capitale, 20 redditi fondiari, -30 per perdita da reddito d’impresa quindi posso compensare perché sono in contabilità semplificata oppure perché faccio libera professione. Se sono in contabilità ordinaria la perdita posso esercitarla nei gli esercizi successivi come compensazione ma solo per il reddito della stessa categoria.

Enti non commerciali

somma dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi (università non è lavoratore subordinato di nessuno e non è neppure lavoratore autonomo), alla quale si sottraggono le perdite derivanti dall’esercizio di piccole imprese (quelle in contabilità semplificata; sennò la perdita la posso usare per compensare l’eventuale reddito d’impresa)