Il concetto di reddito

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Il reddito come incremento patrimoniale (fotografia in un dato istante degli averi di un soggetto) ricollegabile ad una delle fonti individuate dalla legge, e consistenti in attività (lavoro dipendente e autonomo), in beni (immobili o capitali), o in combinazioni dei due (impresa). Non è definito nel tuir. Eccezione: nei redditi d’impresa il legislatore ha accolto nozione di reddito entrata, nei redditi d’impresa è tassabile qualsiasi entrata dell’imprenditore cioè ricevute anche a titolo gratuito. Se un imprenditore riceve un sussidio, contributo a titolo gratuito dallo stato allora quella liberalità che l’imprenditore ha ricevuto è tassabile.

Se subisco un danno e ottengo un risarcimento, questo risarcimento ha natura reddituale? In particolare, è tassabile? Di fronte ad ipotesi di risarcimento di un danno se il risarcimento mira a reintegrare quello che è stato il decremento subito dal mio patrimonio allora non è reddito tassabile, se invece il risarcimento sostituisce altri redditi che avevo e che mi sono venuti meno allora mi danno altre somme allora questa ipotesi di risarcimento configura per me un reddito. es. dirigente che è stato licenziato senza giusta causa allora ottengo una indennità mirata a risarcirmi quel danno, allora ho indennità che ha carattere risarcitorio ma che ha funzione di sostituire il venir meno del mio reddito. es. gli invalidi di guerra avevano diritto ad una pensione, qui non è tassabile perché hanno carattere risarcitorio tale per cui in alcun modo può essere vista come un reddito tassabile. Quindi non tutti i risarcimenti sono tassabili.

Cos’è il possesso? Non quello che si intende per il c.c. Quindi possiede il reddito chi è il titolare della fonte del reddito. Il possesso in materia fiscale è la titolarità giuridica della fonte da cui deriva il reddito. In certi casi però il contribuente intesta a terzi la fonte del reddito per eludere il fisco. Es. imprenditore intesta capannone al coniuge di cui ho fiducia e non ha redditi, per il fisco quindi sarebbe il coniuge il titolare del reddito, ma per il fisco può usare una norma che dà modo al fisco di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono formalmente titolari altri soggetti, quando è invece il contribuente che ne ha il possesso per interposta persona. Lo faccio perché così io non mi espongo all’aliquota più alta dell’IRPEF. Così il fisco può superare il soggetto formale ed imputare al vero contribuente.

Come è tassata la famiglia in Italia: si può pensare come se fosse un unico componente ma non è così. L’art.76 pronuncia costituzionale: al marito erano imputati anche i redditi della moglie, c’era il cumulo; la corte costituzionale ha ritenuto incostituzionale perché questo sistema si basa su una duplice presunzione assoluta. Quindi la corte ha espulso questa norma e oggi a ciascun coniuge si imputa il suo reddito.

Cosa può accadere però? I coniugi possono optare per comunione dei beni (entrambi sono contitolari perché sono in comunione tipo un immobile sono contitolari, il canone di locazione cioè il reddito dell’immobile sarà imputato a ciascuno dei due coniugi perché è una norma di diritto civile) in caso di diversa divisione convenzionale allora si guarderà questa diversa convenzione. Separazione dei beni: però acquistiamo un bene pagandolo a metà per cui siamo contitolari dell’immobile anche non al 50%, conseguenza in ambito fiscale? A ciascun coniuge è imputata la quota di reddito che corrisponde alla quota di possesso di quell’immobile. I redditi dei figli minori si imputano invece ai figlio minori.

Per contrastare il fenomeno di splitting (sono un avvocato ho un reddito alto, mia moglie non lavora allora faccio figurare che è il mio segretario allora lo faccio rientrare nella mia attività oppure uso una norma con cui in famiglia posso usare anche una convenzione di divisione dei redditi che voglio, allora c’è un principio per cui eventuali accordi convenzionali tali accordi non esistono. Ha effetto civile (il mio coniuge può richiedermeli) ma non ha effetti fiscali.

Se la mia attività consiste nel contrabbando di droghe, prostituzione in somme attività illecite allora il mio reddito è comunque tassabile. Il fatto che l’attività sia illecita non rileva ai fini fiscali, sia le attività lecite che quelle illecite sono tassabili. È stato necessario introdurre una riforma di legge perché prima c’era il dubbio se i redditi fossero da tassare o no. Prostituzione è lavoro autonomo, salvo che sia così sfortunata da farlo come lavoro subordinato, quello di contrabbando di droghe è reddito d’impresa. Se il soggetto interessato è stato sottratto a sequestro allora i redditi non li ha più quindi non ha avuto entrate e quindi neanche può concorrere è la regola del concorso.

Il periodo d’imposta è così suddiviso:

– irpef: anno solare

– ires: esercizio o periodo di gestione della società o dell’ente determinato dalla legge (perché è la legge che fa nascere un ente pubblico quindi non ha atto costitutivo) o dall’atto costitutivo. Se la durata dell’esercizio o del periodo di gestione non è determinata o è determinata in due o più anni il periodo d’imposta è costituito dall’anno solare. (capita spesso anche nell’ires che il periodo d’imposta sia l’anno solare perché l’anno di esercizio coincide con l’anno solare.

Però può esserci società che ha periodo di esercizio sociale 01/04 ® 31/03. può capitare che sia determinata in misura diversa dai 12 mesi e che sia tale da coincidere con i 2 anni o più di 2 anni (in 27 anni mai visto). Allora il legislatore fiscale si sgancia e torna ad essere l’anno solare (sennò pago ogni tre anni e al fisco non va bene).