Gli istituti

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LA NOZIONE DI TRIBUTO

Nel nostro ordinamento non esistono definizioni legislative del tributo né delle sue varie fattispecie (imposta, tassa, eccetera): spetta quindi all’interprete definirle tenendo conto del significato e dello scopo che queste assumono. La nozione di tributo elaborata dalla dottrina si rifà principalmente a due correnti:

  • quella degli studiosi di Scienza delle Finanze, che vede il tributo come remunerazione di un servizio dello Stato, per cui cui:
    • sono imposte le entrate destinate a finanziare le spese indivisibili;
    • sono tasse, quelle destinate a finanziare le spese divisibili;
  • quella derivante dalla dottrina tedesca, che vede nell’imposta il manifestarsi coattivo e coercitivo della sovranità dello stato, a cui può anche non concorrervi la volontà dell’obbligato.
  • Definiamo quindi il tributo secondo alcune considerazioni distintive:
  • dal punto di vista degli effetti comporta il sorgere di un’obbligazione (per cui si distingue da altri istituti come l’espropriazione) con effetti definitivi (per cui si distingue dai prestiti forzosi);
  • dal punto di vista del fatto generatore, si tratta – di regola – di un fatto economico (lo distingue dalle sanzioni pecuniarie che sono invece generate più genericamente da un “fatto illecito”);
  • dal punto di vista funzionale, è definito come istituto con finalità essenzialmente fiscale – ossia di procurare un’entrata all’ente pubblico; la finalità fiscale deve essere descritta alla luce dell’articolo 53 della Costituzione, ossia come prelievo avente la funzione di realizzare ilconcorso alla spesa pubblica” in ragione della capacità contributiva.

In conclusione, il tributo può essere definito come prestazione patrimoniale (in quanto incide sul patrimonio del contribuente), coattiva (in quanto obbligatoria imposta), definitiva (non suscettibile di ripetizione): tale prestazione è collegata ad un fatto economico che attiva il concorso di tutti al finanziamento della spesa pubblica (fine ultimo del tributo – quando il fine diretto è quello di reperimento di mezzi per lo Stato).

CLASSIFICAZIONE DEI TRIBUTI

Il tributo va collocato tra e le entrate pubbliche di diritto pubblico (tra le quali sono anche comprese le entrate parafiscali – come contributi previdenziali – non strettamente rientranti nella nozione di tributo; sanzioni amministrative pecuniarie; prestiti forzosi) e le entrate pubbliche di diritto privato. In termini sostanziali, in particolare il tributo si può classificare in tre fattispecie differenti:

  • l’imposta è il tributo per eccellenza e viene caratterizzata per il fatto che il suo presupposto è un fatto posto in essere dal soggetto passivo (esempio determinata dal conseguimento di un reddito) senza che vi sia alcuna relazione specifica con una determinata attività dell’ente pubblico – per cui si esce dalla logica sinallagmatica;
  • la tassa è caratterizzata, invece, dal presupposto di un atto od attività pubblica (l’emanazione di un provvedimento o la prestazione di un pubblico servizio – esempio “tassa per concessione governativa sul rilascio del passaporto”); la tassa è un istituto di confine essendo simile ai proventi di diritto pubblico di natura non tributaria (prezzi pubblici) ed ai corrispettivi di diritto privato, dalla quale tuttavia si differenzia per la natura di prestazione imposta coattivamente, mentre i prezzi pubblici hanno invece base contrattuale.
  • il contributo (o tributo speciale) è quel tributo che ha come presupposto il beneficio (esempio il maggior valore di immobili) che determinate categorie di soggetti ritraggono dall’esecuzione di un’opera pubblica destinata di per sé alla collettività in modo indistinto (ma da cui il soggetto trae quindi un vantaggio maggiore).

A questi certa dottrina aggiunge il monopolio fiscale, che non è però pacificamente considerato come tributo – e la sua qualificazione dipende dalla rilevanza attribuita alla sua funzione di procurare entrate (così come previsto dall’art. 86 TCE).

NOZIONE ALLARGATA DI TRIBUTO

La nozione tradizionale di tributo (tasse, imposte e contributi) dev’essere confrontata con una nozione più ampia, elaborata dalla giurisprudenza ai fini dell’applicazione di norme costituzionali e di leggi ordinarie:

  • nell’applicazione dell’articolo 75 della Costituzione (divieto di referendum abrogativo per leggi tributarie), si considera come tributo anche il “contributo previdenziale e sanitario”;
  • nell’applicazione degli articoli 14 (in tema di domicilio), 20 (speciali gravami fiscali ad istituzioni religiose), 81 (divieto di introduzione di nuovi tributi con la legge di bilancio) della Costituzione il concetto di tributo è molto più ampio;
  • In sostanza la giurisprudenza considera prestazioni tributarie tutte le prestazioni imposte in via coattiva senza il consenso dell’obbligato. In particolare, sono prestazioni patrimoniali imposte quelle di diritto privato qualora:
    • il prezzo sia determinato in modo unilaterale (anche se al privato fosse data la libertà formale di richiedere o meno la prestazione);
    • ci si trovi in una situazione di “simil – monopolio” (cioè se il servizio è gestito in regime di monopolio);
  • si tratti di servizi pubblici essenziali.

La giurisprudenza considera, ad esempio, prestazioni patrimoniali imposte i corrispettivi per il servizio sui rifiuti ed il canone RAI.

IL DIRITTO TRIBUTARIO

Il diritto tributario è il diritto che disciplina i tributi: è parte del diritto finanziario, che a sua volta è parte del diritto amministrativo. All’interno del diritto tributario troviamo due tipi di norme:

  • norme di disciplina sostanziale, tra cui troviamo:
    • norme impositrici che riguardano l’imposizione in senso stretto (con riguardo al presupposto, alle esenzioni, ai soggetti passivi, alla misura, ai crediti d’imposta, eccetera);
    • norme sanzionatorie, che contengono sanzioni e fattispecie sanzionabili;
  • norme di disciplina formale (le norme procedurali), che si dividono in:
    • norme amministrative, che disciplinano l’attuazione dei tributi da parte dei contribuenti e da parte dell’amministrazione finanziaria, l’accertamento eccetera;
    • norme giurisdizionali che disciplinano il processo tributario.

A queste si aggiungono quelle norme provenienti da altri settori (costituzionali, processuali, comunitarie, civilistiche) che presentano oggetto tributario.