Cooperazione internazionale

La cooperazione internazionale si attua attraverso:

  • Lo scambio di informazioni tra le amministrazioni finanziarie
  • Le verifiche simultanee
  • Le procedure amichevoli

LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

La disciplina si trova nelle convenzioni contro le doppie imposizioni (modello OCSE) e nella direttiva 77/799.

ART. 26 MODELLO OCSE – Questo art. si applica a qualunque soggetto e non solo ai residenti di uno Stato contraente, infatti nell’art. troviamo la dicitura: “lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2”. Altra peculiarità di questo art. è che la finalità non è quella di evitare la doppia imposizione ma ha solo una finalità antielusiva. L’ambito di applicazione dell’art. è molto ampio infatti non vengono specificati né il tipo di informazioni, né le modalità. È previsto un limite che è quello della riservatezza e le autorità possono servirsi delle informazioni solo per le finalità previste da questo art..

DIRETTIVA 77/799 CEE – La direttiva si applica alle imposte dirette, all’IVA, alle accise. Il modello OCSE si applica invece a qualsiasi tipo di imposta. La direttiva stabilisce che lo scambio di informazioni può avvenire sotto forme diverse, che si sostanziano nelle seguenti tipologie:

  1. scambio su richiesta: consiste nella trasmissione da parte di uno degli stati di elementi informativi in merito a casi specifici, attinenti a soggetti specifici.
  2. scambio automatico: viene effettuato, senza che debba esserci una preventiva richiesta, per specifiche categorie di redditi, che derivano da accordi internazionali
  3. scambio spontaneo: si concretizza nella trasmissione di elementi informativi rilevati ed acquisiti nel corso di procedimenti di accertamento svolti entro l’ambito del territorio di uno dei due paesi

La direttiva prevede determinati limiti infatti lo scambio di informazioni deve essere effettuato sulla base dei seguenti principi:

  • il principio di equivalenza
  • il principio di reciprocità, il quale implica che l’assistenza deve essere fornita nella stessa misura da entrambi gli Stati interessati
  • il principio di sussidiarietà, in base al quale l’assistenza può essere richiesta solo dopo che l’utilizzo delle procedure interne ha dato esito negativo
  • il principio di specialità, secondo il quale l’informazione può essere utilizzata solo per lo scopo per cui è stata fatta la richiesta
  • il principio di confidenzialità: tutela della segretezza delle informazioni
  • lo scambio di informazioni può essere rifiutato qualora la sua effettuazione comporti l’utilizzazione di strumenti in deroga alla propria legislazione o prassi amministrativa.

GLI ACCORDI AMMINISTRATIVI PER L’EFFETTUAZIONE DI VERIFICHE SIMULTANEE

Le fonti di riferimento sono la direttiva 2003/93 e le convenzioni. Questi accordi hanno natura amministrativa e i paesi interessati effettuano la verifica simultaneamente ma indipendentemente. Le tipologie di tributi che possono essere oggetto di verifiche simultanee sono: imposte dirette e indirette, tributi erariali e sociali, accise e contributi sociali.