Responsabilità del debitore e garanzia del creditore

LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE

Debito: dovere del debitore di eseguire una data prestazione avente valore economico. Credito: diritto del creditore di esigere quella data prestazione. Rapporto obbligatorio: correlazione tra dovere del debitore e diritto del creditore che può derivare da contratto, atto illecito, altro atto o fatto. Si estingue con l’adempimento. Principio della responsabilità patrimoniale del debitore: egli risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti o futuri, che garantiscono la garanzia del creditore. Differenza tra debito e responsabilità del debitore:

– il debito ha per oggetto la specifica prestazione dedotta in obbligazione

– la responsabilità ha per oggetto l’intero patrimonio del debitore

Differenza tra credito e garanzia del credito:

– il credito è il diritto ad una specifica prestazione dedotta in obbligazione

– la garanzia del credito è costituita dall’intero patrimonio del debitore

Il rapporto tra debito e responsabilità (e tra credito e garanzia) si manifesta in varie fasi del rapporto obbligatorio:

1) se si tratta di obbligazioni da contratto, si manifesta nella fase costitutiva. Si fa volontariamente credito a una persona se il debitore dispone di un patrimonio che ne rappresenti un’idonea garanzia per il creditore, cioè che il cui valore sia superiore all’ammontare del debito assunto.

2) si manifesta nella fase estintiva. La responsabilità patrimoniale del debitore è predisposta all’eventualità che il debitore non esegua la prestazione dovuta. In tal caso il creditore può procedere alla esecuzione forzata che potrà essere:

in forma generica se il credito ha per oggetto una somma di denaro, il creditore può realizzare sul patrimonio del debitore il pignoramenti e la vendita forzata di un suo bene, soddisfacendo il suo credito con il ricavato della vendita

in forma specifica se il credito ha un oggetto diverso dal denaro, il creditore può ottenere per provvedimento del giudice la prestazione che il debitore non ha eseguita spontaneamente

Se l’esecuzione in forma specifica non è possibile, interviene ancora l’esecuzione in forma generica: l’inadempimento determina l’obbligazione di risarcire il danno.

3) si manifesta nella fase intermedia tra il momento costitutivo del rapporto obbligatorio e il tempo dell’adempimento. In questa fase assumono rilevanza le vicende che possono investire il patrimonio del debitore, che riducendosi per varie ragioni può pregiudicare la garanzia del creditore. Il creditore è allora legittimato ad adottare diverse misure di tutela preventiva del credito (decadenza dal beneficio del termine e mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale).

LE GARANZIE REALI: IL PEGNO

Il patrimonio del debitore è solo una garanzia generica per il creditore perché quel bene può essere nel frattempo essere venduto a terzi, ecc. Una garanzia specifica è invece il pegno o l’ipoteca. Pegno e ipoteca hanno entrambi la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un dato credito. Differenza tra pegno e ipoteca:

– pegno si costituisce su cose mobili o su diritti di credito

– ipoteca si costituisce su cose immobili e su beni mobili registrati

Pegno e ipoteca sono diritti reali di garanzia su cosa altrui: il bene resta di proprietà chi lo ha dato in pegno o in ipoteca ma il creditore acquisisce due diritti:

1) il diritto di procedere ad esecuzione forzata sul bene anche nei confronti del terzo acquirente (il pegno o ipoteca segue la cosa in tutti i suoi passaggi di proprietà)

2) il diritto di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita forzata del bene con preferenza rispetto agli altri eventuali creditori dello stesso debitore: diritto di prelazione. È nullo però il patto di commissione con il quale creditore e debitore convengono che, in caso di mancato pagamento, la cosa data in pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore.

Il pegno si costituisce per contratto scritto:

– nel caso di pegno di cose mobili il contratto reale si perfeziona solo con la consegna della cosa al creditore

– nel caso di pegno di credito il contratto si perfeziona solo con la notificazione del pegno al creditore

Se il debitore paga il credito garantito da pegno su cosa mobile, il creditore deve restituire la cosa, altrimenti la vende. Nel caso di pegno di crediti, il creditore è tenuto a riscuotere il credito il pegno di crediti implica anche un mandato a riscuotere il credito del proprio debitore.

L’IPOTECA

L’ipoteca ha come oggetto i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri; la costituzione dell’ipoteca richiede l’iscrizione in pubblici registri. Fonti dell’ipoteca:

1) ipoteca volontaria è basata su un contratto (necessariamente scritto) tra debitore e creditore o su un atto unilaterale del debitore

2) ipoteca giudiziale è basata su una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro o all’adempimento di un’obbligazione

3) ipoteca legale può essere iscritta anche contro la volontà del debitore, ad es. l’ipoteca sul bene alienato

Il contratto per l’ipoteca volontaria, la sentenza per l’ipoteca giudiziaria o l’atto di alienazione del bene per ipoteca legale sono semplicemente titoli per ottenere la costituzione dell’ipoteca che si costituisce solo con l’iscrizione nei registri. Su uno stesso bene si possono iscrivere più ipoteche. Ogni successiva ipoteca è contrassegnata da un grado e se il bene viene sottoposto a vendita forzata il ricavato andrà prima al creditore di primo grado, poi al secondo, ecc. Se l’iscrizione non viene rinnovata ha effetto per vent’anni. L’ipoteca è un diritto reale di garanzia che si trasmette anche a eredi o terzi acquirenti (nel caso in cui il debitore non paghi). L’ipoteca si estingue con la sua cancellazione dal registro su domanda dell’interessato corredata dal titolo che giustifichi la cancellazione oppure su sentenza che ne ordini la cancellazione.

LE GARANZIE PERSONALI: LA FIDEIUSSIONE

Con la garanzia personale una persona garantisce, con il proprio patrimonio, l’adempimento di un’obbligazione altrui. Fideiussione: contratto con il quale una persona garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore. È efficace anche se il debitore non ne fosse neppure a conoscenza. La fideiussione produce l’effetto della responsabilità solidale: il creditore può esigere il pagamento da uno o dall’altro senza necessità di rivolgersi prima al debitore principale. La volontà di assumersi un’obbligazione fideiussoria deve essere espressa. Il fideiussore diventa quindi debitore ma la sua è un’obbligazione accessoria: è valida solo se è valida l’obbligazione del debitore principale. La causa del contratto di fideiussione è la garanzia di un debito altrui.

IL CONCORSO DEI CREDITORI E LE CAUSE DI PRELAZIONE

Nel caso in cui una medesima persona abbia più creditori la regola generale è quella della parità di trattamento: i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore. A questa regola generale fanno eccezione le cause di prelazione che consistono nel diritto di preferenza che è riconosciuto dalla legge a determinati crediti. Le cause di prelazione sono: pegno, ipoteca, privilegi. I privilegi sono diritti di preferenza accordati dalla legge a determinati crediti in considerazione della causa del credito. I privati non possono con atto di autonomia contrattuale creare altri privilegi oltre a quelli previsti legislativamente. Il privilegio può essere:

– generale spetta su tutti i beni mobili del debitore

– speciale spetta solo su determinati bene, mobili o immobili

Chirografari: creditori non muniti di cause di prelazione. Privilegiati: creditori muniti di pegno, ipoteca o privilegi. Il privilegio generale è riconosciuto in considerazione dell’esigenza di assicurare il soddisfacimento di categoria professionali che traggono i mezzi di sostentamento dalla realizzazione del credito (es. crediti per retribuzione dei lavorati subordinati). Il privilegio speciale si basa invece su una specifica connessione tra credito e cosa, mobile o immobile (es. i crediti dell’albergatore hanno privilegio sulle cose portate in albergo dai clienti). Il privilegio speciale ha diritto di seguito.

I MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE

Nella fase intermedia tra il momento costitutivo del rapporto obbligatorio e il tempo dell’adempimento, il creditore può avvalersi di specifici mezzi di conservazione della sua garanzia patrimoniale, che sono:

a) l’azione revocatoria. Se il debitore compie atti di disposizione del suo patrimonio che rechino pregiudizio alle ragioni del creditore, questi può chiedere al giudice che l’atto sia dichiarato inefficace o revocato. In questo modo il creditore può soddisfarsi del bene che ha formato oggetto dell’atto, come se esso non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore. Il creditore che esercita l’azione revocatoria deve provare:

1) il fatto oggettivo del pregiudizio che l’atto di disposizione del debitore ha arrecato alle sue ragioni

2) il fatto soggettivo della conoscenza del pregiudizio

3) l’ulteriore fatto soggettivo della dolosa preordinazione dell’atto, se l’atto di disposizione del quale si chiede la revoca è anteriore al sorgere del credito

L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto.

b) l’azione surrogatoria. Può accadere che il debitore trascuri di esercitare i propri diritti (es. esigere i propri crediti), ledendo così la garanzia patrimoniale dei propri creditori. In questo caso ciascun creditore può surrogarsi, cioè sostituirsi, al debitore ed esercitare i diritti che al debitore spettano verso i terzi (ad esclusione di diritti e azioni di carattere strettamente personale). Differenza tra azione revocatoria e azione surrogatoria:

– il creditore che agisce in revocatoria agisce solo a proprio vantaggio

– il creditore che agisce in surrogatoria invece reintegra il patrimonio del debitore a vantaggio di tutti i creditori

ALTRI MEZZI DI TUTELA PREVENTIVA DEL CREDITO

Altri mezzi di tutela preventiva del credito sono:

– la decadenza del debitore insolvente dal beneficio del termine può accadere che il debitore diventi insolvente e quindi per il creditore si delinea la prospettiva che, sino a quando non è raggiunto il termine di scadenza, gli altri creditori daranno fondo a tutto il patrimonio del debitore così che egli non si ritrovi più nulla. In questo caso il codice civile concede al creditore di esigere immediatamente la prestazione in modo da concorrere sul patrimonio del debitore insieme a tutti gli altri creditori

– il diritto di ritenzione il creditore che detiene una cosa del debitore può rifiutarsi di restituirla sino a quando il credito non sia stato soddisfatto. Tale diritto è opponibile a terzi