Il concetto di revisione e di emendamento

Il concetto di revisione è un concetto di importanza maggiore, infatti una revisione che comportasse l’adozione di regole molto differenti dalle precedenti, è causa di giusto motivo di recesso (come abbiamo già detto). Durante il corso della vita dell’accordo ci possono esser piccole modifiche, emendamenti, adottati in maniera semplice, magari a titolo di maggioranza, invece il procedimento di revisione può anche stravolgere il testo originale. Quindi la revisione può dar luogo a recesso, l’emendamento mai. La revisione prevede che ci sia prima di tutto una apertura di una conferenza di revisione, che adotterà il testo con un apposito trattato di revisione: è un processo complesso.

Con questo abbiamo concluso sull’entrare e uscire. Passiamo allora a parlare delle clausole.

Al di là di quelle citate sinora (denuncia o ritiro, adesione o ammissione, termine, sospensione, risoluzione etc.) sono una cosa abbastanza interessante. Ci sono altre regole. Sull’estinzione esiste la regola “rebus sic stanti bus”: è una generalizzazione di una mutazione delle revisioni. Non è una clausola, scusate. L’estinzione dovuta all’applicazione del RSS, è da una parte tipica, ma molto difficile da trovare. È simile a quella del recesso: condizioni troppo mutate, puoi andartene. Ma il problema è: chi decide quanto e se sono mutate troppo le condizioni? Bisognerebbe che tutte le parti riconoscessero che effettivamente la situazione è troppo diversa da quella originale. Se, questa situazione che c’è oggi, ci fosse stata all’origine, quella parte non avrebbe sottoscritto l’accordo, ma il problema è interpretativo. Entra in gioco l’aspetto politico. Se vuoi negare qualcosa politicamente lo puoi negare in qualsiasi momento. La soluzione più facile è andare davanti ad un giudice terzo.

L’altra volta abbiamo parlato riguardo alla tipologia degli accordi: trattati generali di abolizione e arbitrato.

Nella tipologia di accordi delle famose categorie di cui sopra, avevamo introdotto trattati sottoscritti da un certo numero di stati per disciplinare le controversie. Vengono chiamati trattati generali di giurisdizione o arbitrato a seconda che la soluzione sia arbitrale o giurisdizionale. Questo tipo di trattati ha lo scopo generale di fissare tutta una serie di situazioni e materie nelle quale gli stati sottoscrittori decidono che a freddo, senza essere in conflitto in corso, semmai dovessero esserci certe controversie, userebbero questo tipo di risoluzione. In pratica decidono prima come risolvere il problema che dopo comunque non risolveranno a prescindere.

Molto spesso quel che gli stati fanno per raggiungere lo stesso risultato di predisposizione a freddo è quello di inserire un’apposita clausola all’interno dei trattati che vanno a sottoscrivere. Il suo nome è clausola compromissoria. Con essa, le parti si impegnano ad adottare una certa procedura di soluzione delle controversie. Quando c’è una situazione di conflitto, si può sanare la situazione addivenendo ad un compromesso. A sangue caldo, le parti riescono a trovare più tranquillità per negoziare il compromesso, individuando una modalità di soluzione. Ecco da cosa deriva il suo nome. Se poi le parti non risolvono niente passano all’Aia o al tribunale di giustizia europea, per esempio. Non è detto che la clausola compromissoria escluda ciò.

Esiste poi un modo generale che appartiene alle Nazioni Unite che è detto “clausola facoltativa”: non è una clausola inserite nel testo dell’accordo. È il nome che viene dato all’applicazione concreta della regola inserita nella carta delle nazioni unite che prevede che gli stati possano usare la corte di giustizia per le loro cause. Devono indicarne le aree. Volendo anche in qualunque trattato. In questo modo radicano la Corte come competente in quelle materie. È un caso molto interessante, perché entriamo in ambito di giurisdizione internazionale: cosa succede? Quando uno stato applica la possibilità di far ricorso alla corte, ciò può combaciare perfettamente con i diritti degli altri stati. In quel caso, e solo in quel caso, cosa succede?

Nel diritto internazionale, contrariamente a quella che è la regola volontaristica, ci troviamo di fronte a un caso di giurisdizione obbligatoria: anche negli ordinamenti interni non possiamo sceglierci il giudice. È predeterminato. Ciò fa sì che uno Stato possa convenire con un altro stato di fronte alla Corte, come unico caso internazionale, oltre all’Europea. In qualunque altro caso ci vuole o un compromesso o l’esistenza di una clausola compromissoria. È un meccanismo interessante da tenere presente. È stata più volte utilizzata anche quando gli stati facevano i furbi. Se nel periodo della controversia era compito della corte giudicare, sebbene ogni dichiarazione unilaterale sia sempre ritirabile, a quel punto la Corte è il giudice, perché a quel momento era valida. La corte permanente di arbitrato è una specie di lista nella quale sono indicate delle persone dotate di requisiti per poter esser degli arbitri. Le parti si scelgono i personaggi per risolvere il caso.