Vari tipi di successioni

Le successioni vengono regolate nel libro secondo “Delle successioni e donazioni”, regolate in quattro parti: disposizioni generali sulle successioni; successioni legittime e all’interno tutela dei legittimari; il testamento; la divisione. Tenente presente che la disciplina contenuta in questo libro è quella generalmente applicabile quando si deve fare una divisione di comunione anche se non è una comunione di natura ereditaria. Le regole sono adattate alle diverse situazioni, ma sono le regole generali sulla divisione. Come nozioni generali mi fermerei qui.

Entriamo più nel vivo del discorso. Cominciamo a parlare della disciplina concreta delle successioni. Principio fondamentale, art.456, “La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”. La morte è il momento decisivo. Nel senso che è il momento in cui si fotografa la situazione. Sia la situazione oggettiva (il patrimonio) sia la situazione soggettiva (chiamati all’eredità). Si apre nell’ultimo domicilio. È rilevante. Tutto viene concentrato in quel luogo. Se ad esempio dobbiamo identificare il tribunale competente per le questioni successorie che possono riguardare la nomina del esecutore testamentario, del curatore dell’eredità giacente, è il tribunale del luogo del domicilio.

Momento della morte

Noi sappiamo, rinvio alle nozioni relative all’accertamento della morte. Accertamento che viene fatto sulla base del lascito del respiro, accertamento della morte celebrale, ma sappiamo anche che ci può essere una morte presunta, nei casi in cui non si hanno più notizie di una persona e sia stata seguita la procedura relativa. In questi casi si apre la successione e il momento della morte è importante. è qui che si identificano i successori. Anche regole sulla commorienza. Morte in un unico evento, incidente, catastrofe, si presume che siano morte insieme salvo la prova contraria. Questo perché può essere importante per individuare i successibili sapere il momento.

Al momento della morte si identifica il patrimonio. La successione ha ad oggetto i beni del defunto, ma non solo i beni. Se noi guardiamo i beni pensiamo ai diritti reali. Sicuramente la successione ha ad oggetto il diritto di proprietà ed altri diritti reali. Pensiamo al diritto di superficie, alle servitù. Ci sono dei diritti reali che si estinguono al momento della morte. Si estingue l’usufrutto (non è ammissibile l’usufrutto successivo), i diritti di uso ed abitazione per soddisfare i bisogni dell’usuario. Nel patrimonio, qui bisogna guardare ai diritti di natura patrimoniale. I diritti di natura personale tendenzialmente si estinguono con la morte.

A volte vanno a favore degli eredi o dei parenti. Alcuni diritti, pensate ad esempio, legati alla tutela dell’immagine, dell’epistolario. In questi casi gli eredi, è chiaro che se il de cuius aveva stabilito in vita, fatto una azione per lesione dei diritti della personalità (pubblicazione di notizie, immagine) gli eredi continuano sempre le azioni poste in vita dal de cuius, in natura civile. La possibilità di instaurare nuove azioni, post mortem, gli eredi non succedono in questi diritti. A favore degli eredi nascono dopo la morte situazioni successive autonome, nascono a favore degli eredi o dei parenti in quanto tali che sono dunque in funzione della tutela di un diritto personale dell’erede o del parente che è la salvaguardia dell’immagine, dell’onore della famiglia e di riflesso dell’onore proprio.

La possibilità di instaurare alcune azioni non è una prosecuzione di diritti personali del de cuius ma è il riconoscimento di diritti propri in funzione della tutela morale della famiglia. Tendenzialmente l’eredità riguarda diritti di natura patrimoniale e non personale. Neppure tutti i diritti di natura patrimoniale. Ci sono i diritti alimentari strettamente personali. L’eredità riguarda i diritti reali, ma non solo. Anche i diritti di credito. Ad esempio, se Tizio doveva al de cuius una certa somma di denaro (mutuo, restituzione di arricchimenti, risarcimento del danno) l’erede subentra, può chiedere il pagamento dei debiti.

Alcuni crediti in quanto personali si estinguono. Il problema riguarda i contratti o le situazioni prodromiche, la proposta. La morte proposta la caducazione della proposta contrattuale, salvo proposta irrevocabile, o fatta nell’ambito di attività di impresa. Per quel che riguarda i contratti, le leggi subentrano nei contratti. Pensate al preliminare. Il diritto di concludere il definitivo si trasferisce agli eredi. Oppure contratto d’acquisto se non è consegnato il bene. Questo non sempre si verifica. Ci sono contratti che hanno natura personale, pensate al mandato: contratto che ha riguardo a quelle che sono le qualità personali, dunque la morte del mandante o del mandatario determina l’estinzione del mandato.

Ci sono poi contratti per i quali valgono regole specifiche. Ad esempio, contratto di locazione. È previsto che l’erede subentra nel contratto di locazione, ma entro 6 mesi dalla morte può dare la disdetta se non ha interesse a proseguire. Per certi eredi, quelli che vivono, che coabitano con l’inquilino, o anche coniuge, figli, si prevede la successione del contratto di locazione per quelli che coabitano, vivono insieme. Per concludere, generalmente possiamo dire che l’erede subentra anche nei contratti ma bisogna fare le opportune distinzioni. Alcuni che sono a carattere personale si estinguono oppure no.

Cosa accade al momento della morte? Si verifica la chiamata all’eredità. Non ancora il passaggio. L’acquisto dell’eredità presuppone l’accettazione. Abbiamo una fase che va dal momento della morte in cui si verifica la chiamata. Vuol dire che vengono identificate le persone che possono succedere. Si parla di chiamata all’eredità ma anche di delazione ereditaria. Delazione vuol dire offerta dell’eredità. Sono due termini sostanzialmente analoghi. Quando si usa il termine delazione si allude principalmente al titolo in base al quale la chiamata all’eredità può avvenire.

L’offerta dell’eredità, delazione deriva e-delo, quindi offrire in questo senso. La delazione allude al titolo che può essere o legge o testamento. L’art. 457, delazione dell’eredità, ci dice appunto che: “L’eredità si devolve o per legge o per testamento”. La regola è che il titolo principale è il testamento. Se c’è testamento non si fa luogo alla chiamata sulla base delle regole legali. Dunque, la legge interviene in supplenza, in mancanza di un testamento, quando manca in tutto o in parte del testamento. Può esserci un testamento che riguarda solo certi beni. Dei beni per cui non si è disposto, allora intervengono le regole legali.

Se faccio un testamento oggi, considero i beni che ho oggi. Se muoio fra 10 anni senza modificare il testamento, da qui a 10 anni avrò acquistato altre cose. Per le cose non considerate scatta la delazione, chiamata sulla base delle regole legali. Bisogna tenere presente una cosa. Secondo una legge, lo strumento principe di attribuzione dell’eredità è il testamento. Da noi il ricorso al testamento non è frequente. Lo è negli ambienti di common law dove lo strumento legale non ha la legittima, la quota di riserva, da noi non c’è l’abitudine, soprattutto dove non ci sono grossi patrimoni. Nella gente comune c’è la convinzione che le regole legali vadano bene. Non c’è grossa abitudine a fare testamento. Il rapporto di fatto è invertito rispetto a quello fatto dalla legge.

La legge dice prima testamento poi la legge in supplenza, di fatto però da noi il testamento è meccanismo residuale di devoluzione. “Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”. (457 ultimo comma). Subito veniamo posti di fronte a questa categoria che sono quegli eredi più stretti ai quali la legge riserva una quota. Il patrimonio del defunto interamente si suddivide in due porzioni: da un lato la quota riservata ai legittimari, si chiama o quota di riserva o di legittima. Non va confusa la successione legittima (che avviene sulla base della legge) dalla quota di legittima, che è la quota riservata ai legittimari. Integra la cosiddetta successione necessaria.

Non si può fare a meno di tutelare questi soggetti. Bisogna chiarirsi le idee. Il patrimonio si divide fra quota di legittima e disponibile. Nella disponibile posso fare quello che voglio. L’ammontare della quota di riserva dipende da cosa? Dalla qualità degli eredi e dal numero degli eredi. Se ho un figlio solo la quota disponibile è ½, se ho più figli 1/3, è una quota variabile. Va determinato al momento della morte. Cosa vuol dire? Io adesso ho un patrimonio di 1000. Faccio una donazione ad una mia nipote orfana e le dono 2. Questo 2 è una piccola parte irrisoria del mio patrimonio che oggi, se calcolassi la quota disponibile, siamo sicuramente tranquilli.

Ma consideriamo la situazione al momento della morte. Può essere tutto cambiato. Una persona facoltosa può perdere il suo patrimonio. Al momento della morte è li che si calcola la legittima, sia con riguardo al patrimonio, sia con riguardo agli eredi. Ammettiamo che al momento della donazione non ho figli. Al momento della morte io abbia figli, e il patrimonio che ora era 1000 alla morte diventi 10. La donazione di 2, per il concorso di questi fenomeni, oggi vivo tranquilla ma al momento della morte il problema può esserci.

Due riflessioni. Uno. La quota di legittima è una quota mobile. Ma, ci fa anche riflettere su questo. Ammettiamo che muoia intestata, senza aver fatto testamento. La donazione di 2 al momento della morte sia lesiva della legittima. Una lesione della legittima può esserci anche nel caso di una successione ex lege, senza testamento. La lesione della legittima è stata determinata da una precedente donazione. Il problema della tutela dei legittimari ci può essere anche nel caso di successione ex lege. Può essere determinata da una precedente donazione. Al momento in cui è stata fatta non creava problema, ma lo pone al momento della morte. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che  la legge riserva ai legittimari. Questa riserva possiamo considerarla un terzo titolo di successione? No. La quota di legittima non è un terzo titolo successorio, ma una limitazione dei diritti degli eredi che peraltro non opera automaticamente, ma opera nella misura in cui i legittimari fanno valere i loro diritti.

Vi faccio un esempio. Ho tre figli. Uno nato con grossi handicap, gli altri due stanno bene, riescono ad affermarsi. Io decido di lasciare tutto al figlio con dei problemi perché gli altri non hanno bisogno, questo ha grosso bisogno di essere sostenuto. Gli altri figli sono d’accordo. Però non possiamo fare in vita un assetto successorio. Se rinunciassero alla loro quota di legittima a favore del fratello disgraziato, sarebbe un patto successorio nullo. Sono anche patti rinunciativi. Non posso rinunciare alla legittima ed ad un’azione di riduzione di una successione che si aprirà. Posso rinunciare dopo la morte del de cuius. Alla mia morte ho fatto un testamento lesivo della legittima.

Gli altri figli? Il tutore del disgraziato dica mettiamo le cose in chiaro e voi rinunciate all’eredità. Questo si può fare ma dopo la morte, non prima. Ma, potrebbe accadere che i figli fortunati lasciano correre, non esercitano l’azione di riduzione, e l’eredità è devoluta al figlio disgraziato. La successione necessaria non determina un titolo autonomo. Funziona finché gli eredi si avvalgono della forma di tutela che la legge attribuisce loro. Funziona come un limite, non come forma autonoma di delazione dell’eredità. Funziona nella misura in cui i legittimari fanno valere i loro diritti con l’azione di riduzione, strumento che poi vedremo.

Vediamo adesso chi sono i soggetti. Chi è che può succedere, chi ha la capacità di succedere. Dice il 462 che sono capaci di succedere tutti coloro (capacità di persone fisiche, successivamente anche le persone giuridiche) quelli che sono già nati al tempo di apertura della successione ma anche coloro concepiti al momento dell’apertura della successione. I diritti delle persone concepite al momento della successione sono subordinate al momento della nascita. Quindi, finché la nascita non si verifica, il concepito non acquista il diritto, ma solo una aspettativa tutelabile e tutelata in quanto l’art. 320 dice che i genitori rappresentano i figli nati e nascituri e ne amministrano i beni.

I genitori nella veste di rappresentanti legali dei concepiti, o eventualmente il tutore che essi hanno nominato, possono esercitare le azioni cautelari con la funzione di conservare il patrimonio in modo di evitare che nel periodo fra la morte e nascita si possano verificare situazioni di pregiudizio che non consentono al nato di entrare in possesso del patrimonio. Per testamento può essere nominato un soggetto non ancora concepito, purché siano vivi i genitori. Posso nominare erede il figlio di mio figlio anche se non è ancora sposato e non aspetta. Solo per testamento. È solo alla nascita che si verificherà l’acquisto dei diritti. Anche persone giuridiche. Soprattutto lo fanno le persone che non hanno discendenti diretti. Pensate al patrimonio di enti, associazioni, fondazioni che hanno finalità sociali.

La fondazione Gaslini, Don Orione, le università ricevono lasciti. In passato l’acquisto di eredità di enti non riconosciuti era assoggettato a meccanismi legislativi che ora non ci sono più. Si può lasciare anche ad enti non riconosciuti. Bisogna considerare che la tutela degli enti vuole che gli enti possano accettare l’eredità solo con beneficio di inventario, ci arriveremo la prossima volta. Tenete presente anche che nel testamento può anche essere costituita una fondazione. Abbiamo la duplice disposizione: da un lato la costituzione della fondazione, e dall’altro la attribuzione di beni per il suo funzionamento.

Abbiamo l’atto istitutivo e poi quello con cui viene devoluto, l’atto di dotazione, spesso fusi in un’unica disposizione. Per testamento intendo costituire la fondazione Gilda Ferrando per la erogazione di un premio agli studenti più meritevoli di Economia e dico che quel cespite è devoluto alla fondazione e le rendite saranno utilizzate per la borsa di studio. Questo per quello che riguarda la capacità di succedere. Bisogna considerare un altro aspetto relativamente ai soggetti.

Tuttavia, ci sono dei soggetti considerati indegni a succedere. Da cosa può derivare? O dal fatto che ho attentato alla vita del testatore o di un suo parente stretto, coniuge, discendente. Oppure il fatto che ho compiuto altri reati come la calunnia nei loro confronti. Quindi atti lesivi della personalità fisica/morale del de cuius e parenti stretti, o lesivi della libertà testamentaria. Se distruggo testamento a me sfavorevole per ereditare, non posso pretendere di ereditare. Se ho cercato di indurre il tentatore a disporre a mio favore, ho attentato alla sua libertà testamentaria, mi rende indegno a succedere. Atti che sono attentati alla libertà testamentarie del testatore o che tendono ad alterare le regole del gioco.

Ulteriore caso di indegnità è stato introdotto di recente è quello della decadenza di potestà. Il genitore decaduto dalla potestà non può poi succedere. Può essere poi riabilitato o espressamente o tacitamente contemplando il testamento dopo che i patti si sono verificati e il testatore ne è a piena conoscenza. Problema. Intanto si tenga conto che alcuni reati: uccisione del de cuius devono essere compiuti da un soggetto imputabile. Se il soggetto autore del reato era non imputabile, non capace di intendere e volere, sottoposto a misure alternative, manicomio giudiziario, allora l’assenza di imputabilità non determina l’indegnità a succedere.

L’indegnità opera automaticamente per il semplice fatto che ci sono i fatti oggettivi che la giustificano o solo in base all’accertamento che ne venga fatto dal giudice in sede di contestazione dei diritti successori? Prevale la seconda soluzione. Prevale l’idea che l’indegnità funziona nella misura in cui venga fatta valere da qualche interessato in giudizio. Mettiamo in campo un ultimo concetto che magari svilupperemo. Sempre con riguardo alla figura soggettiva, bisogna distinguere due possibili figure di successori: ci dice il 588 che le disposizioni testamentarie possono essere a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, oppure a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.

Va fatta questa grossa distinzione. L’erede è colui che subentra a titolo universale, vale a dire o nell’intero patrimonio, generalità di posizioni attive o passive, oppure in una parte, a metà, un terzo. Quando si dice intero patrimonio, s’intende la generalità di situazioni attive e passive. Subentra nelle situazioni di vantaggio ma anche di svantaggio: obblighi, debiti. Subentra nell’intero o in una quota. Il legatario invece subentra in un diritto particolare. Singolo bene, singolo diritto di credito. Ci può essere il legato d’usufrutto, del diritto d’abitazione. Importante che si tratta di una situazione particolare.

Grossa differenza: l’erede prosegue la personalità. È un modo di dire, una espressione figurata, che rende la cosa. Prosegue i diritti nel loro complesso, si dice che ne prosegue la personalità morale. Legatario situazione specifica particolare. Erede subentra nell’intero o in una quota, si fa carico anche dei debiti. È per questo che l’erede deve accettare l’eredità. Perché l’acquista solo in seguito all’accettazione? Sulla base di un principio in generale studiato quando abbiamo parlato del diritto privato in genere: nessuno può essere toccato nella sua sfera patrimoniale, può essere obbligato se non in quanto abbia manifestato volontà con cui assume quest’obbligo.

Mentre nel contratto questo è attuato dalla data consensuale del contratto, nella successione lo stesso principio viene realizzato grazie alla compresenza di due atti: testamento che attribuisce l’eredità e l’ accettazione che ne determina l’acquisto. L’eredità deve essere sempre accettata. Non c’è acquisto di eredità se non c’è accettazione, che può essere in vari modi. Il legato non presuppone l’accettazione. È chiaro che lo posso rifiutare, nessuno mi può fare un atto vantaggioso se non lo voglio. Il legato è in una situazione vantaggiosa, per cui non richiede una accettazione. Il problema della distinzione fra eredità e legato è di capire quando una attribuzione patrimoniale è a titolo di eredità o di legato. Questa distinzione fra eredità e legato è al 588 in materia di successione testamentaria.

Però non è detto che il legato sia solo un legato testamentario. Possono esserci dei legati attribuiti dalla legge. Ad esempio quando abbiamo parlato dei diritti successori del coniuge, divorziato, ha diritto ad un assegno a condizione che lo godessi in vita, ma non sono una quota di eredità ma un legato. Il divorziato ha diritto ad un assegno, ad una posizione ben definita. Altra ipotesi di legato ex lege  riguardo ai figli naturali non riconoscibili. Il coniuge convivente ha il diritto di abitazione sulla casa coniugale se era di proprietà dell’altro o comune, anche questo è  un diritto legato ex lege. I legati sono attribuiti per testamento o stabiliti dalla legge.

Nel caso di legati stabiliti per testamento problema della interpretazione del testamento per capire quando una certa attribuzione patrimoniale dev’essere intesa come attribuzione a titolo universale o particolare. Io il testamento lo posso fare dicendo lascio ai miei figli il patrimonio in parti uguali. Posso anche dire: lascio a mio figlio Mario la casa in via XX Settembre, a Giuseppina la casa in S. Margherita e a Andrea la casa a Cortina. Sono eredità o legato? Se questi tre appartamenti sono una piccolissima parte del mio patrimonio, allora potremmo dire che sono legati.

Ma se si tratta di tutta la mia eredità, io nel patrimonio ho solo quello, si può pensare che pur avendo indicato beni determinati, ho attribuito a ciascuno la quota di 1/3. Dice il 588 che le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, bisogna andare al di là della lettera. C’è problema di interpretazione del testamento. Al di là della lettera dobbiamo capire cosa voleva fare il testatore. Se voleva attribuire una quota o un bene determinato. Rilevante il fatto che i beni lasciati esaurissero l’intero patrimonio o invece fossero semplicemente attribuzioni particolari che non intendevano essere considerati come una quota. Questo non è sempre facile.