L’azione di riduzione nei confronti del terzo

Abbiamo visto che cosa? Che il legittimario la cui quota di riserva sia stata lesa da una disposizione testamentaria o da una donazione, può una volta fatta la riunione fittizia quindi il conto della quota, prima di tutto ridurre le disposizioni testamentarie. Può inoltre ridurre le donazioni. Possono essere dirette o indirette. Il più delle volte riesce a soddisfare quelle che sono le sue pretese. Ma potrebbe anche in tutto o in parte non riuscirle a soddisfare le sue pretese. Il codice gli attribuisce una tutela molto forte. Gli consente di rivolgersi anche nel terzo che ha acquistato il bene donato.

La situazione è questa. Il de cuius in vita aveva fatto una donazione a X. X a sua volta aveva trasferito, anche a titolo oneroso, potrebbe tranquillamente aver venduto ad Y. A dona ad X. X può nei confronti di Y fare o una vendita o una donazione. A muore. A questo punto subentra E erede legittimario, il quale chiederà ad X ma potrebbe darsi che nel patrimonio di X il bene non ci sia più e si rivolge ad X con l’azione di riduzione. Ammettiamo che quel bene non c’è più. Si potrà soddisfare sul patrimonio di X per un valore equivalente visto che il bene è stato alienato. Ammettiamo che non riesca a soddisfarsi o in tutto o in parte. Può darsi che il patrimonio di X sia veramente a 0, quantomeno quello su cui è possibile far valere ragionevolmente una azione esecutiva. Se rimane in tutto o in parte insoddisfatto, può rivolgersi nei confronti di Y, con un’azione diversa da quella di riduzione, ma è restitutoria. È diversa intanto riguardo ai soggetti (non è più il donatario ma il terzo), è diversa anche rispetto all’oggetto. Avrà ad oggetto non quel che era stato chiesto ad X ma soltanto il residuo, cioè quel che non è stato soddisfatto.

Anche riguardo ai tempi di proposizione dell’azione è diversa. I tempi dipenderanno dall’esito infruttuoso dell’azione di riduzione. Capite che questo meccanismo di per sé è un meccanismo che tutela il legittimario a scapito del terzo, dunque limita la circolazione della ricchezza. Tenete conto che chi mai si risolverà ad acquistare un bene che precedentemente era stato donato sapendo che corre questo rischio? È un rischio imponderabile. Il carattere lesivo della donazione si calcola al momento della morte, non al momento in cui l’atto è stato fatto. Abbiamo parlato del terzo che acquista.

Ci sono forti ostacoli all’acquisto di un bene oggetto di donazione per atti tra vivi. Questo bene, il suo valore economico diminuisce perché è poco commerciabile. Questo è una mancata tutela della persona del terzo acquirente ma è anche un ostacolo alla libera circolazione dei beni. Se è stata esercitata l’azione di riduzione nei confronti di X (ha restituito il bene all’erede), lui deve restituirlo libero da ogni peso, 561. Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione, sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario donatario può averli gravati. L’ipoteca perché si costituisce il più delle volte? Perché è stato fatto un mutuo con una banca.

Dunque, se l’immobile viene restituito libero da ogni peso ed ipoteca, capite che le banche non sono disposte a concedere mutui per l’acquisto di beni di provenienza donativa, si ritrovano comunque a fare i conti con questa norma. Abbiamo un ostacolo al mercato e alla circolazione dei beni, ma abbiamo anche un ostacolo al mercato finanziario del credito. Questa situazione di scarsa tutela del terzo a vantaggio della forte tutela dei legittimari, è stata recentemente attenuata da due interventi. Uno è l’intervento del legislatore l’altro è l’intervento della corte di cassazione.

Il legislatore nel 2005 ha tutelato un po’ di più il terzo sempre con grande cautela. Perché, cosa ha previsto? Ha previsto che se sono passati 20 anni dalla donazione, non è più possibile chiedere al terzo la restituzione. Un limite temporale che sono però 20 anni dalla donazione. Limite che vale sia nei confronti del terzo, sia anche nei confronti del della banca, del creditore ipotecario. Il 561 è stato modificato in questo modo. Tuttavia i legittimari possono cautelarsi nei confronti di questo rischio che decorsi 20 anni non possano più rivolgersi nei confronti del terzo. Però allora devono fare opposizione alla donazione. Modificati sia il 563 azione verso il terzo sia il 561 caso di ipoteca. Da un lato si è tutelato di più il terzo. Però questi vent’anni sono tanti.

Ci sono dei problemi. Ci si chiede da quando è efficace. La norma è del 2005. E le donazioni fatte prima del 2005 soggiacciono alle norme anteriori o successive? Alla norma non è prevista retroattività, secondo alcuni bisogna vedere quando cade il periodo del 20ennio. Le norme di regola dispongono per l’avvenire, le donazioni ante 2005 sono soggette alla precedente disciplina. Altro intervento cassazione. 12/5/10 12496. A volte le sentenze importanti sono nate da circostanze casuali. Qui l’azione era su una questione di fallimento. Il problema era è possibile far rientrare nella massa fallimentare una donazione indiretta?

Qui ora vediamo come era la situazione. La questione doveva essere questa. È stato chiesto il fallimento del signor A imprenditore. Aveva tutta una serie di beni fra cui un immobile che gli era pervenuto attraverso una donazione indiretta. Questo immobile era stato acquisito dalla massa fallimentare, e dunque c’era stata la morte del genitore. Un altro erede cosa sostiene? Non voglio essere malpensante, ma  probabilmente era un parente che voleva evitare che l’immobile finisse nella massa fallimentare. Ha detto quella donazione indiretta lede la legittima ed esercito l’azione di riduzione.

Anche le indirette sono soggette all’azione revocatoria, il problema era questa regola vale solo nel caso in cui si tratta di azione revocatoria (esercitata nei confronti del donatario) o anche se si  tratti di azione restitutoria nei confronti del terzo? La corte ha detto che la tutela del terzo prevale. Per un terzo rendersi conto se un bene è oggetto di donazione indiretta è molto difficile. Nel caso di donazione vera e propria si va sui registri immobiliari e si vede che c’è stata la donazione. Se acquisto un bene (che formalmente risulta da una compravendita (donazione indiretta è una compravendita il cui denaro è fornito da un terzo), nell’ambito dei rapporti familiari tutto questo può essere  noto. L’altro fratello lo sa e chi ha ricevuto quel bene in donazione indiretta lo sa che è donazione indiretta. Se lo trasferisce ad un terzo, questo va a vedere ai registri immobiliari e trova una compravendita. Il fatto di sentirsi dire me lo devi restituire perché era oggetto di una donazione indiretta diventa una situazione molto pesante. Il terzo può sempre rivolgersi nei confronti del donatario, ma non è semplice. Questa sentenza  della corte di cassazione, che limita l’efficacia reale, si chiama così per l’opponibilità ai terzi. Nel linguaggio comune si dice che l’azione di riduzione ha efficacia reale per sottolineare che è opponibile ai terzi. La corte di cassazione ha limitato l’opponibilità nell’ipotesi in cui non sia non una vera e propria donazione ma donazione indiretta. Questo proprio in considerazione dell’esigenza di tutela dell’affidamento e dell’esigenza di garantire una più sicura circolazione dei beni e della ricchezza. Abbiamo avuto questi due temperamenti. Ci si chiede se il legislatore non potrebbe fare un passo in più. Capite che se noi riduciamo la tutela del legittimario, gli strumenti elusivi sono facilmente individuabili nell’esperienza pratica. Il legislatore insiste su questa linea nel timore che aperta la breccia, la tutela del legittimario risulti del tutto sacrificata. Restando in questi temi, bisogna tener conto qualche altro aspetto. Da un lato forte tutela del legittimario ma anche spazio di tutela del testatore. La quota del legittimario è fissata dal punto di vista quantitativo. Dal punto di vista qualitativo il testatore può decidere come ricomporre le quote dei diversi legittimari.

Bisogna poi considerare anche che il testatore può attribuire un legato in sostituzione della legittima. Quindi può ad esempio nominare erede uno dei figli, all’altro attribuire un legato in sostituzione della legittima, un bene determinato, che non costituisce una quota di eredità, ma che costituisce una attribuzione a titolo particolare. Si tratta di vedere se al legittimario sta bene o no. Il legittimario può accettare il legato, ritenendosi soddisfatto. Le ragioni familiari che giustificano un comportamento di questo tipo possono essere le più diverse. Può darsi che sia quel bene a cui teneva tanto, può darsi che ci siano disparità economiche fra i diversi legittimari, può anche darsi che il legittimario non sia soddisfatto di questa attribuzione, allora può chiedere la legittima. Se chiede la legittima deve rinunciare al legato. Lascia il legato e chiede la legittima.

Tuttavia, alle volte, l’attribuzione di un legato ad uno dei legittimari non è in sostituzione ma può essere in conto di legittima. Può darsi che il testatore abbia voluto attribuirgli intanto quel legato come una parte della legittima. In questo caso il legittimario è erede, non soltanto legatario, con tutto quel che consegue al fatto di essere erede. Avrà diritto all’integrazione della quota che gli spetta riducendo ovviamente il valore del legato. Può esserci un’altra situazione diversa. Indicata dal 550 che la rubrica è lascito eccedente la porzione disponibile, comunemente chiamata cautela socciniana, nata dal diritto romano.

Qual è la situazione che il 550 disciplina? Il caso in cui il testatore abbia lasciato ad uno degli eredi un usufrutto il cui valore ecceda la disponibile e dunque costituisca lesione della quota di riserva.  Però è un usufrutto. Ad uno erede, terzo, lascia questo usufrutto. All’erede legittimario lascerà la nuda proprietà. Si tratta di fare un attimo i conti in considerazione di che cosa? Separazione fra usufrutto e nuda proprietà è una situazione aleatoria. Tutto dipende dalla durata della vita dell’usufruttuario. Può essere anche conveniente l’attribuzione della nuda proprietà nel caso in cui l’usufruttuario non abbia una lunga vita. In buona sostanza, l’erede è libero di decidere, di fare le sue valutazioni tenuto conto di tutti gli elementi. Se mio padre morendo lascia l’usufrutto dell’unica cosa che ha a mia madre e a me la nuda proprietà, mi sta benissimo. È giusto, in modo che lei si assicura una vecchiaia tranquilla. È una valutazione lasciata al legittimario.

I legittimari cosa fanno? Scelgono se eseguire questa disposizione o abbandonare la nuda proprietà e chiedere la reintegrazione della legittima. Possono chiedere una quota in proprietà piena che richiederà non l’intero bene o una parte. Anche qui possono scegliere o rinunciare alla nuda proprietà e chiedere la legittima o eseguire la disposizione testamentaria ed essere soddisfatti di questa scelta. Vedete come il meccanismo di legittima (non è un terzo titolo di vocazione alla successione), influisce poi sulla distribuzione.

Vediamo più da vicino i soggetti a favore dei quali la legittima è riservata. Intanto la situazione del coniuge. Il primo dei legittimari è il coniuge. La legittima del coniuge. Abbiamo già visto che la tutela del coniuge è molto forte. Il coniuge, qui parliamo di coniuge convivente, la morte dell’altro coniuge avvenga in sostanza di vita comune, no divorzio, separazione annullamento. Il coniuge convivente ha una forte riserva. Ricordiamo che se c’è la comunione legale, prima bisogna sciogliere la comunione legale. Poi il coniuge ha anche un ulteriore diritto: il diritto di abitazione sulla casa e diritto all’uso dei mobili che la corredano. Qui stiamo parlando dei veri diritti reali di uso e abitazione.

540 secondo comma. Qui si dicono due cose: questi diritti gli spettano anche quando concorre con altri chiamati, in particolare con i figli. Questi diritti spettano nel caso di casa di proprietà del defunto o comune. Bisogna chiarire. Comune a chi? Ai coniugi io direi. La parola comune crea dei problemi. Si tratta di comunione dei coniugi, sia che si tratti di comunione legale od ordinaria. Il problema è se la casa è in comune con un terzo: casa del marito e di suo fratello ereditata dal nonno. Il testo dice che va calcolato pro quota. Io su questo ho molte riserve. Mi sembra problematico riconoscere che il diritto di abitazione ci sia nel caso in cui l’abitazione sia in comune col terzo. A volte si fanno società immobiliari. A volte le famiglie che hanno tanti beni immobili, lo fanno per ragioni fiscali. Anche se in realtà è un modo di gestione della ricchezza familiare, la casa è della società, no diritto di abitazione del coniuge. C’è nel caso di proprietà esclusiva o comune. Sul comune resta l’interrogativo fra i coniugi o col terzo? Problema che questo diritto di abitazione che costituisce un legato a favore del coniuge, è un legato che grava su cosa? Tali diritti gravano sulla porzione disponibile. Poi grava anche sulla quota di legittima del coniuge. Se questo è insufficiente grava anche sulla quota di legittima degli altri legittimari. Qui c’erano delle discussioni se questa era la strada giusta o no.

La cassazione ha ritenuto che l’interpretazione della norma debba essere questa.  4329 del 2000, in tema di successione necessaria. Dice l’art. 540 determina un incremento quantitativo della quota a favore del coniuge. In quanto diritti di abitazione  e uso gravano in primo luogo sulla disponibile (prima operazione calcolo la disponibile sul patrimonio lasciato) e di conseguenza determinare la quota di riserva. Calcolata la quota che spetta al coniuge nella successione necessaria, si devono aggiungere i diritti di abitazione e uso il cui valore viene a gravare sulla disponibile. Se la disponibile non è sufficiente, quota di riserva diminuita in modo proporzionale, o riserva sui figli ereditari legittimari. Questa è la soluzione.

Un’altra parte della dottrina accentuava la tutela del coniuge, in quanto sosteneva che i diritti di abitazione si aggiungono alla quota di riserva. Se calcoliamo la riserva e in più aggiungere i diritti di abitazione la tutela del coniuge si estende ulteriormente. Qua i diritti di abitazione, secondo la tesi della cassazione, costituiscono quello che si chiama relegato. Prima va a gravare sulla disponibile, poi sulla quota di riserva. Finché la quota di riserva è capiente rientra non come aggiunta ma  nel modo che abbiamo individuato. È una soluzione di compromesso. Altrimenti la tutela del coniuge sarebbe forse eccessiva rispetto alla tutela dei figli. Non sempre il coniuge è genitore dei figli. Questo per il coniuge convivente.

Coniuge separato. Se è separato senza addebito ha gli stessi diritti del coniuge convivente. Potrà avere il diritto di abitazione nel caso in cui o sulla base di un accordo o sulla base di un provvedimento del giudice, lui continuasse a vivere nella casa familiare. Il coniuge con addebito, questa è proprio la principale conseguenza dell’addebito, ha solo diritto ad un assegno a carico dell’eredità a condizione che gli fosse stato riconosciuto il diritto agli alimenti. Ricorderete che il coniuge con addebito non ha diritto al pieno mantenimento, ma ha diritto nel caso ad un assegno alimentare. Un assegno alimentare dunque non assegno di mero sostentamento, perché va  considerata la situazione economica e sociale della famiglia.

Facciamo questa ipotesi. Coniugi separati senza colpa. Lei ha un assegno lui no. Muore lei, lui ha diritto ereditario sul patrimonio di lei, e viceversa. Separati con addebito a carico del marito. La moglie ha un assegno di mantenimento, muore lei il marito non ha alcun diritto successorio. Se l’addebito era a carico di lei e lei ha ottenuto un assegno alimentare, allora lei potrà chiedere un assegno a carico dell’eredità. Questo assegno non è la continuazione del vecchio assegno alimentare. Gli assegni alimentari di mantenimento in quanto crediti di natura personalissima si estinguono alla morte del de cuius. Sia che si tratti di crediti alimentari derivanti da separazione e divorzio, sia che si tratti di veri e propri alimenti, (art. 533) sono crediti personalissimi che si estinguono, non passano agli eredi. Abbiamo un nuovo diritto che sorge per effetto della morte. È un legato,  è un assegno che però da cosa dipende? Certamente dallo stato di bisogno di chi lo chiede, e anche dal patrimonio ereditario, dalla qualità e dal numero degli eredi. Comunque non può superare l’assegno alimentare precedentemente dovuto. Possiamo fare due ipotesi, il marito aveva uno stipendio molto elevato perché era un funzionario ma era anche uno che non risparmiava, doveva mantenere il vecchio padre disabile. Nel contempo, con la relazione da un’altra donna aveva avuto 4 figli. Col reddito che aveva pagava un discreto assegno alimentare, l’assegno sull’eredità modesto. Patrimonio poco eredi tanti e stretti. Si tratta di due diritti.

La situazione può anche essere contraria. In vita reddito modesto, patrimonio elevato. Però l’assegno a carico dell’eredità non può superare il precedente assegno alimentare, questo vale per il coniuge separato. Il coniuge divorziato, ha una situazione analoga. Legge sul divorzio se c’è stato di bisogno assegno commisurato. Non solo esistenza dell’assegno di divorzio ma anche lo stato di bisogno al momento della morte. Poi modo di calcolo è lo stesso. Il coniuge divorziato ha anche altri diritti che non spettano al coniuge separato. Sono una quota della pensione di reversibilità eventualmente anche in concorso con l’altro coniuge, però al coniuge divorziato non spetterebbe. La pensione di reversibilità ha come presupposto la condizione di coniuge.

La legge sul divorzio con le modifiche apportate nel 1978 ha aumentato la tutela del divorziato. Le regole del coniuge divorziato le troviamo sulla legge del divorzio. Coniuge separato sono sul codice, i diritti successori del divorziato sono sulla legge sul divorzio. Per quel che riguarda i figli, legittimi naturali e poi equiparati, legittimati e adottivi. Il problema riguarda i figli naturali. Per i figli naturali ci sono due differenze, non del tutto irrilevanti. La prima riguarda il diritto di commutazione. Il genitore muore lasciando allo stesso tempo figli legittimi e naturali, fra questi si forma la comunione ereditaria. Il principio è che tutti gli eredi devono essere soddisfatti con beni ereditari, quindi, ottenere una quota dei beni del patrimonio ereditario. I figli legittimi possono soddisfare in denaro la quota riservata ai figli naturali. Questi possono fare opposizione, in tal caso decide il giudice. Nella questione c’è chiaramente una disparità di trattamento, giustificata alla luce dell’art. 30 che prevede nei diritti dei membri della famiglia legittima, “La legge garantisce ai figli naturali ogni tutela compatibile con i diritti che spettano ai membri della famiglia legittima”. È interpretata come norma che consente delle deroghe. Questo è molto discutibile. Sentenza dello scorso anno la corte ha sostenuto questa norma compatibile. Sostiene che l’eguaglianza è affermata in modo precettivo dalla costituzione nei rapporti fra figlio e genitore, non nei rapporti con altri parenti dove la costituzione esprime una linea di orientamento ma non un vincolo per il legislatore. Si discute se si tratta di rapporto con genitori e fratelli. Questa norma saldata dalla corte costituzionale.

L’altra norma riguarda la successione legittima. Successione fra parenti naturali. Nei confronti del genitore, i figli naturali hanno gli stessi diritti. Hanno gli stessi diritti anche nei confronti degli ascendenti, le regole sulla rappresentazione operano allo stesso modo. In linea retta abbiamo il limite al diritto di commutazione. Problema è nella linea collaterale. Le norme della successione legittima sono state scritte male. Nel senso che il legislatore quando ha dovuto modificare il codice, ha fatto come facciamo noi col computer, una sorta di copia incolla. Per cui andiamo a leggere adesso le successioni legittime. Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, e altri parenti. Quando parla di altri parenti non è chiaro. Si è affermata l’idea per cui, il concetto di parentela riguarda solo i parenti legittimi.