L’azione di petizione

L’azione di petizione è tipicamente a tutela dell’erede. L’erede può esercitare l’azione che gli spetta in quanto proprietario, possessore (azione di rivendica). Oltre che le azioni basate su titoli specifici, proprietà, possesso, ha anche  una azione a tutela della sua posizione di erede. Questa azione di petizione ereditaria (funzione recuperatoria) è rivolta contro coloro che possiedono o tutti i beni o alcuni (anche a tutela di un singolo bene) beni ereditari sostenendo di essere loro eredi che li posseggono a titolo ereditario o senza avere titolo giustificativo. Anche l’azione di petizione ereditaria ha la funzione di recuperare beni che ha in mano qualcun altro o senza un titolo o assumendo di essere lui l’erede e di essere legittimato al possesso dei beni.

Azione che si distingue dalle altre e diversa è la prova. Il caso è questa Cassazione 2008 8440. Abbiamo questa situazione in cui muore A madre di tre figli. Una figlia del primo marito, gli altri due del secondo marito. I figli sono si fratelli ma fratelli unilaterali da parte di madre, uterini, quelli unilaterali da parte di padre sono i fratelli germani. Abbiamo la madre che muore lasciando tre figli. Cosa fa? La madre lascia ai due fratelli nati dal secondo matrimonio determinati beni in quanto ritiene che quei beni le appartengano. La figlia nata dal primo matrimonio sostiene che quei beni non erano della madre, ma del primo marito, suo padre, dunque la madre non poteva disporne per testamento perché non erano suoi. Sostiene di essere lei l’erede relativa a quei beni. Erano beni di proprietà del padre giunti a lei per via ereditaria. Si rivolge ai figli che possiedono questi beni. Si rivolge non a tutti i figli ma soltanto  a quelli che effettivamente avevano la disponibilità dei beni. Si rivolge con un’azione di petizione ereditaria. Il problema che la corte di cassazione affronta è squisitamente processuale, è il problema della legittimazione passiva. Questa azione doveva essere esercitata nei confronti di tutti gli eredi a cui la madre aveva lasciato i beni o solo nei confronti di quelli che ne avevano la materiale disponibilità?

La corte risolve la questione affermando che essendo l’azione di petizione ereditaria distinta da quelle  a tutela della proprietà, era sufficiente rivolgersi a quelli che avevano il possesso senza coinvolgere tutti gli altri possibili eredi. Trattandosi di beni di cui la madre non poteva disporre (perché non erano suoi) l’azione di petizione ereditaria andava accolta e che a dimostrare la legittimazione attiva dell’attore era sufficiente la dimostrazione della sua qualità ereditaria.

La scelta di una azione piuttosto di un’altra ha delle conseguenze che riguardano  da un lato l’onere probatorio che va assolto, e dall’altro l’ individuazione dei soggetti nei confronti dei quali l’azione dev’essere promossa. Questa azione, petizione dell’eredità, è regolata dagli art. 533 e seguenti.

La prossima volta parliamo della successione necessaria. Segnaliamo in aggiunta visto che parliamo della successione necessaria, di guardare i casi relativi alla necessaria. Sono Cassazione 2008 20.387 e le sezioni unite del 2006 numero 13.429, in più parleremo anche di questa che è la 11.496 del 2010 importante perché riguarda le donazioni indirette, abbiamo già visto il problema e lo riprenderemo in dettaglio.