Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria

Presupposti per la legittima sospensione da parte dell’impresa dei trattamenti economici ai dipendenti e conseguenze sui rapporti di lavoro del provvedimento di ammissione all’integrazione salariale

La Cassazione ha affermato che solo a seguito del provvedimento di ammissione alla Cigs il datore di lavoro acquista la facoltà di sospendere unilateralmente i rapporti di lavoro. Solo in questa ipotesi, per tutta la durata dell’intervento, il datore stesso è liberato dall’obbligo del pagamento della retribuzione. Ne consegue che il datore di lavoro non può, con propria unilaterale decisione liberarsi dall’obbligazione retributiva, salvo che ricorrano, ai sensi degli articoli 1463 e 1464 codice civile, ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale.

Obblighi di informazione sindacale

Il legislatore prevede l’obbligo del datore di lavoro di comunicare la durata prevedibile della contrazione o sospensione ed il numero dei lavoratori interessati.

Criteri di scelta dei lavoratori da porre in CIG

La Cassazione ha stabilito che il criterio della rotazione è il criterio generale e residuale previsto dalla legge. Il datore può infatti esonerarsene indicando nel programma di ristrutturazione le ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza. È contemplato anche un complesso meccanismo di verifica della giustificazione dei motivi adottati dal datore di lavoro che non intenda adottare il criterio della rotazione: qualora i motivi addotti non siano ritenuti giustificati, il Ministero del Lavoro promuove l’accordo fra le parti. Ove tale accordo non sia raggiunto entro 3 mesi, il Ministero stabilisce con proprio decreto l’adozione di meccanismi di rotazione.

Il datore che non intenda adottare il criterio della rotazione può individuare criteri più opportuni per realizzare il programma di ristrutturazione, ma deve farne oggetto delle comunicazioni e dell’esame previsti dall’articolo 5, 164 e del 195, come integrata dall’articolo 1 della legge numero 223 del 1991.