Semplificazione della fusione e della scissione

Quando il trasferimento patrimoniale oggetto della fusione o della scissione avviene a favore di società che sia anche l’unico socio della società che va ad estinguersi, l’operazione potrà svolgersi attraverso più ridotti passaggi formali, essendo ridotti gli interessi da tutelare.

  • Nella fusione

Essendo unico il socio che intende procedere all’operazione (art. 24 Terza dir. soc.), gli amministratori sono esonerati dal predisporre la relazione che illustra e giustifica sotto il profilo economico e giuridico la fusione. Il socio unico è portatore dell’interesse alla fusione ed è il meglio informato delle ragioni della stessa. Se l’incorporante è il socio unico della incorporata, non esiste un problema di rapporto di cambio: le azioni della incorporante socio unico esprimono già per intero il valore della incorporata. Per tale ragione, non si dovrà procedere alla determinazione dello stesso ed alla valutazione di congruità da parte dei periti. La Terza dir. soc. stabilisce l’inapplicabilità di tutte le altre norme che presuppongono la presenza degli adempimenti sopra ricordati (art. 24). Se si tratta di altri tasselli che aiutano a comporre gli interessi in gio­co, nella fusione con socio unico:

    1. il socio che avrà voluto la fusione e ne avrà approvato in assemblea il progetto e le relative modalità di attuazione non potrà far valere la responsabilità degli amministratori per il caso di irregolarità da questi commesse nella preparazione e nella realizzazione della fusione;
    2. potrà anche non tenersi l’assemblea chiamata ad approvare il progetto, purché sia stata effettuata la pubblicità prescritta all’art. 6 ed ai soci della incorporante sia dato modo di prendere visione dei documenti dell’operazione presso la sede della società almeno un mese prima della data in cui la fusione avrà effetti (art. 25 Terza dir. soc.); detti soci potranno richiedere la convocazione di apposita assemblea, ai sensi dell’art. 8, lett. c).
  • Nella scissione

Se le società beneficiarie sono nel loro insieme titolari di tutte le azioni con voto della scissa (art. 20 Sesta dir. soc.), la legislazione di ciascuno Stato membro potrà non imporre l’approvazione del progetto da parte dell’assemblea della scissa (mentre rimane necessaria l’assemblea delle beneficiarie, in cui potrebbero esserci azionisti di minoranza), tutte le volte in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    1. almeno un mese prima che l’operazione abbia effetti, sia stata data pubblicità alla medesima;
    2. tutti gli azionisti delle società che partecipano alla scissione abbiano il diritto di prendere conoscenza presso la sede sociale della rispettiva società dei documenti relativi all’operazione, nel mese che precede la data di efficacia dell’operazione;
    3. uno o più azionisti insieme che dispongano di una percentuale almeno pari al 5% abbiano il diritto di ottenere la convocazione dell’assemblea generale della scissa (perché deliberi sulla scissione).