La società a responsabilità limitata unipersonale

Il fondamento normativa e i presupposti

Nel quadro del processo comunitario di armonizzazione del diritto delle società si inserisce la Dodicesima dir. del 21 dicembre 1989 in materia di diritto delle società, relativa alla società a responsabilità limitata con unico socio. Il fondamento normativo della Dodicesima dir. soc. è individuato nell’art. 44 del TCE. Diversamente dalle altre direttive societarie, il legislatore comunitario ha preferito far riferimento ad una base giuridica più ampia del solo par. 3, lett. g) dell’art. 44 TCE, in quanto la direttiva ha come oggetto principale l’armonizzazione del diritto delle società ma contiene anche una disposizione in tema di impresa.

La Dodicesima dir. soc. non è il primo atto con cui gli organi comunitari si sono occupati della società con socio unico. Già la Prima dir. soc. prevede tra le cause di nullità della società di capitali il fatto che, contrariamente alla legislazione nazionale che disciplina le società, il numero dei soci fondatori sia inferiore a due. Ora la predetta norma potrebbe sembrare sfavorevole alla costituzione di società unipersonali, in realtà pone il principio della non contrarietà all’ordinamento comunitario della società unipersonale, lasciando ai singoli Stati membri il potere di vietarne la costituzione. 

La Seconda dir. soc. prevede (all’art. 5) che ove la legislazione di uno Stato membro prescriva ai fini della costituzione di una società il concorso di più soci, il venir meno della pluralità dei soci non comporta lo scioglimento di diritto della società, dovendo essere concesso un termine per la regolarizzazione della stessa. Anche in questo caso il legislatore comunitario riconosce la legittimità della costituzione di società anche in assenza della pluralità dei soci.

La Convenzione di Bruxelles del 28 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche prevede che se la legge in conformità della quale una società si è costituita ne ammette l’esistenza giuridica anche quando essa abbia un unico socio, la detta società non potrà per questo motivo essere considerata da uno Stato contraente contraria al suo ordine pubblico secondo il diritto internazionale privato. Tale convenzione, seppure mai entrata in vigore, costituisce un chiaro indice del favore dei Paesi membri dell’UE verso la società unipersonale.

I tipi di società oggetto di armonizzazione

All’art. 1 Dodicesima dir. soc. il legislatore indica i tipi societari disciplinati dalle norme dei singoli Stati membri che devono essere oggetto di armonizzazione al fine di introdurre nell’ordinamento comunitario la società unipersonale. I tipi societari indicati si caratterizzano per la tendenziale ristrettezza del numero dei soci. La scelta deriva dal fatto che la società unipersonale è considerata dal legislatore comunitario come strumento di promozione delle PMI.

Tanto si evince non solo dal terzo considerando della Dodicesima dir. soc., il quale accenna al programma d’azione per PMI, ma anche dalla relazione alla proposta di Dodicesima dir. soc., dove si prevede esplicitamente che la scelta di armonizzare le legislazioni nazionali in tema di società unipersonali si impone soprattutto per facilitare la creazione o la prosecuzione di piccole o medie imprese con un unico titolare. Da un lato, quando vi è un unico imprenditore, l’obbligo della pluralità dei soci impone l’intervento di un secondo socio che in realtà è solo un prestanome. Dall’altro una forma societaria che prescinde dal numero dei soci rappresenta uno strumento giuridico che assicura una serie di garanzie equivalenti che consentono di separare il patrimonio sociale da quello privato dell’imprenditore. Pertanto gli imprenditori unici sono incoraggiati ad assumere il rischio di creare società.

La costituzione della società unipersonale

L’art. 2 della Dodicesima dir. soc. dispone che la società può avere un socio unico al momento della costituzione, nonché quando tutte le quote siano cumulate in una sola mano. Il legislatore ha poi previsto la facoltà per i singoli Stati membri di prevedere disposizioni speciali o sanzioni quando una persona fisica sia il socio unico di più società, ovvero quando il socio unico sia una società unipersonale o una persona giuridica. In ordine alla fase di costituzione della società, il legislatore comunitario si limita a stabilire che la società unipersonale può esser tale perché costituita da un socio unico o a seguito di riunione del capitale in capo ad un unico socio dopo la costituzione, senza che venga mostrata alcuna preferenza tra le due forme di assunzione della veste unipersonale, anche se sono previsti differenti oneri pubblicitari a seconda delle modalità secondo cui la società è divenuta unipersonale.

Per tutte le vicende relative alla costituzione (formalità, termini, garanzie, responsabilità) vi è un rinvio alle varie discipline nazionali. Questo modo di procedere appare insoddisfacente: manca una disciplina in ordine al momento di versamento del capitale sociale, manca ogni riferimento a modalità di costituzione quale scissione o trasformazione da società pluripersonale in società unipersonale. Per quanto concerne le limitazioni alla costituzione di società unipersonali la proposta originaria di Dodicesima dir. soc. poneva prescrizioni precise e stringenti.

Si prevedeva il divieto per la società unipersonale posseduta da una persona giuridica di essere socio unico di altra società. Inoltre nel caso in cui socio unico di società unipersonale fosse stata una persona giuridica veniva assegnata agli Stati membri la possibilità di scegliere tra l’attribuzione della responsabilità illimitata della persona giuridica e la fissazione di un capitale sociale minimo. Tali norme mostravano la funzione della società unipersonale quale strumento dell’imprenditoria di ridotte dimensioni e miravano a limitare la formazione di catene societarie.

Difatti se l’adozione della Dodicesima dir. soc. si propone di consentire all’imprenditore individuale di adottare la forma societaria, onde accordare una maggior tutela ai terzi che entrano in rapporto con l’imprenditore medesimo, mal si comprende l’utilizzo del medesimo strumento da parte di enti che già rivestono la forma societaria. Di contro, il testo definitivo approvato non ha mantenuto gli originari divieti e limitazioni posti nei confronti delle persone giuridiche socie di società unipersonali.

Si è invece scelto di con­sentire sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche di essere soci unici di società unipersonali. Questo perché si è optato per la creazione di un quadro giuridico di base, lasciando ai singoli Stati membri la scelta delle limitazioni alla partecipazione societaria. L’art. 2 Dodicesima dir. soc. si limita ad affidare agli Stati membri la scelta di introdurre disposizione speciali o sanzioni nel caso in cui una persona fisica sia socio unico di più società o nel caso in cui il socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia altra persona giuridica.

Onde evitare che le legislazioni nazionali volte a regolamentare la posizione del socio unico di società unipersonale creino delle disarmonie nella disciplina comunitaria dei gruppi di società, il legislatore comunitario ha affermato chia­ramente il primato della norma comunitaria. Di conseguenza, come previsto dall’art. 2, Dodicesima dir. soc., le facoltà di deroga alla ordinaria disciplina in materia di società unipersonale sono emanate dagli Stati membri, in attesa della adozione della proposta di Nona dir. societaria in materia di gruppi.

Gli oneri pubblicitari

In tema di pubblicità, l’art. 3 della Dodicesima dir. soc. disciplina la pubblicità solamente con riferimento alle società divenute unipersonali dopo la costituzione. Per quanto concerne le società costituite ab origine da socio unico, si è ritenuto di non dover emanare una disciplina particolare in quanto i terzi e i creditori risultano sufficientemente tutelati dalla disciplina pubblicitaria prevista per la fase di costituzione della società (Prima dir. soc.).

L’art. 3 prevede che nel caso in cui la società diventi unipersonale successivamente alla sua costituzione, per effetto della riunione delle quote in un’unica mano, il socio unico deve provvedere a rendere noto l’evento. Riguardo alle modalità di pubblicità della sopravvenuta unipersonalità della società e dell’identità del socio unico, il legislatore comunitario ha assegnato ai singoli Stati membri la facoltà di scelta nell’ambito di tre differenti alternative:

    1. la pubblicità potrà effettuarsi attraverso inserimento nel fascicolo della società;
    2. gli Stati membri possono optare per la realizzazione della richiesta pubblicità attraverso trascrizione nel registro delle società;
    3. la pubblicità della sopravvenuta unipersonalità potrà realizzarsi attraverso trascrizione in un apposito registro tenuto presso la sede sociale e accessibile al pubblico. 

Le prime due modalità di pubblicità della sopravvenuta unipersonalità risultano conformi alle previsioni della Prima dir. soc. e consentono a creditori e terzi di verificare con un unico controllo i dati essenziali inerenti la società. Al contrario, la terza modalità di pubblicità impone a creditori e terzi di effettuare un doppio controllo onde ottenere informazioni complete circa la società.