Le società di persone: società semplice e società in nome collettivo

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Analizziamo insieme società semplice e s.n.c. date le analogie nella disciplina, che forma una sorta di “statuto generale delle società di persone” : la disciplina per la s.s. è disciplina di base anche per le altre società di persone, è il prototipo normativo. Le s.s., utilizzabili solo per attività non commerciali, sono poco impiegate nel concreto. Analizzeremo successivamente la Società in Accomandita Semplice, data la particolarità dovute alla presenza di due tipi di soci con diverse peculiarità.

 

Costituzione

Disciplina comune:

Può avvenire solo per contratto, non sono ammessi atti unilaterali. Per l’iscrizione nel registro delle imprese è richiesta la forma scritta. Per quanto riguarda il contenuto ci sono alcuni elementi essenziali. La grande autonomia delle parti permette l’inserimento di elementi che regolano i rapporti interni, eccetera. Se un vizio che causa invalidità del contratto di società applicheremo le norme previste dal diritto privato. L’invalidità del contratto porta allo scioglimento della società. Cause di invalidità sono quelle di nullità (articolo 1418 c.c.) e annullabilità (articolo 1425 c.c) previste in materia di contratti dal codice civile.

Possono investire l’intero contratto o il singolo vincolo associativo: l’invalidità del singolo vincolo associativo non si riflette sull’intero contratto. In caso di invalidità i soci non sono comunque liberati dall’obbligazione di effettuare i conferimenti nonostante lo scioglimento. L’invalidità non travolge gli atti compiuti fino a quel momento. La società di fatto: nascono non da un contratto di società ma da comportamenti concludenti di fatto. Se l’attività è non commerciale supponiamo sia una s.s., se l’attività è commerciale supponiamo sia una s.n.c., per forza do cose irregolare perché se non c’è un contratto non formalizzato non è possibile l’iscrizione. La società occulta: costituita con l’espressa volontà di non rivelare la sua esistenza all’esterno.

Società semplice:

Non è prevista una forma particolare (la disciplina è meno rigida dato che la società semplice è utilizzabile solo per attività non commerciali). La forma richiesta dipenderà dalla natura dei beni conferiti. Le società semplici si iscrivono nella sezione speciale del registro delle imprese: se manca l’iscrizione le s.s. non potranno far valere la pubblicità dichiarativa

Società in nome collettivo:

È richiesto l’atto pubblico o una scrittura privata autenticata. L’articolo 2295 c.c indica gli elementi contenuti nell’atto: generalità dei soci, ragione sociale (nome della società), oggetto sociale, prestazioni dei soci d’opera, durata (non più obbligatorio specificarla) conferimenti, soci che hanno la rappresentanza, criteri per la ripartizione degli utili e delle perdite. In caso di mancanza degli altri elementi o della forma prescritta la società non può iscriversi al registro delle imprese. Se la snc non viene iscritta nel registro delle imprese si configurerà una s.n.c. irregolare a cui si applicheranno le norme della s.s (l’iscrizione ha efficacia normativa), salvo il fatto che tutti i soci hanno responsabilità illimitata (no limitazioni previste per la s.s).

 

Obbligazioni dei soci

Disciplina comune:

Non sono previste particolari regole riguardanti il capitale sociale: nessuna norma ad esempio garantisce che il patrimonio netto abbia un eccedenza positiva almeno uguale al capitale sociale. Non è richiesta la valutazione iniziale dei conferimenti.

Società semplice:

C’è una disciplina particolare riguardante il CAPITALE SOCIALE: è necessario indicare nell’atto costitutivo il valore dei conferimenti e i criteri utilizzati per la valutazione di questi importi (se non è indicato vedi a lato). Inoltre:

  • l’articolo 2303 vieta la ripartizione di utili fittizi (che non corrispondo a un eccedenza del patrimonio netto sul capitale sociale) e la distribuzione di utili in presenza di perdite finché il capitale sociale non è stato ridotto o reintegrato.
  • l’articolo 2306 prevede che si possano liberare gli associati dall’obbligazione dei conferimenti o ricevere la restituzione di quelli già effettuati solo mediante il procedimento di riduzione del capitale sociale. A questa procedura possono opporsi i creditori sociali: la delibera può essere eseguita solo se passati 3 mesi dal momento in cui è stata depositata nel registro delle imprese nessuno dei creditori anteriori all’iscrizione abbia fatto opposizione.

 

Obbligazioni dei soci: divieto di utilizzo dei beni sociali

Disciplina comune:

I beni sono destinati stabilmente all’attività.

 

Obbligazioni dei soci: divieto di concorrenza

Disciplina comune:

Salvo deroghe: se gli altri soci sono a conoscenza della situazione possono acconsentire che il socio svolga un attività concorrente. Il socio che violi questo divieto può essere escluso ed è tenuto a risarcire il danno. È vietato l’esercizio per conto proprio o altrui di attività concorrente (come amministratore di una spa concorrente ad esempio). Il divieto non impedisce al socio di partecipare come socio limitatamente responsabile in altre società concorrenti, lo svolgimento di attività di impresa non concorrenziale.

 

Partecipazioni agli utile e alle perdite

Disciplina comune:

Tutti i soci hanno diritto di partecipare agli utili e partecipano alle perdite della gestione sociale. C’è piena autonomia nel determinare i criteri di partecipazione, eccetto il divieto di patto leonino: è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. Nulli vanno ritenuti anche i criteri di ripartizione che mirano alla sostanziale esclusione di uno o più soci alla partecipazioni agli utili o alle perdite. Se l’atto costitutivo non prevede un criterio di riparto, si considerano i criteri legali, che prevedono che la partecipazione alle perdite sia proporzionale alla partecipazione agli utili e quest’ultima si presume proporzionale ai conferimenti. La valutazione della partecipazione può essere anche richiesta a un soggetto esterno detto arbitratore.

Il diritto di ripartizione degli utili sorge in capo al socio con l’approvazione del rendiconto. Per rinunciare al riparto occorre la rinuncia espressa dal socio: tale rinuncia può essere desunta da un comportamento concludente per la giurisprudenza. Per non ripartire gli utili la rinuncia deve essere presa con decisione unanime, salvo deroghe. Non si possono distribuire gli utili in presenza di perdite non coperte riducendo o reintegrando il capitale sociale. Le perdite incidono direttamente sul valore della singola partecipazione sociale riducendola proporzionalmente con la conseguenza che in sede di liquidazione il socio si vedrà rimborsare una quota inferiore al valore originario del capitale conferito (salvo reintegro, in cui soci conferiranno proporzionalmente il denaro per coprire la perdita).

 

Responsabilità dei soci

Disciplina comune:

Delle obbligazioni risponde innanzitutto la società col proprio patrimonio. In via sussidiaria rispondono personalmente e illimitatamente i singoli soci. La responsabilità per le obbligazioni sociali precedentemente contratte è estesa anche ai nuovi soci. Il non essere più socio non fa venire a mancare la responsabilità per le obbligazioni sorte anteriormente all’uscita dalla società.

Società semplice:

Sono responsabili i soci che hanno agito e, salvo patto contrario, gli altri soci. La responsabilità illimitata di tutti i soci è parzialmente derogabile:

  1. I soci investiti dall’amministrazione sono sicuramente e illimitatamente responsabili col loro patrimonio;
  2. I soci non investiti del potere di amministrazione possono limitare la loro responsabilità con apposito patto sociale alla sola quota conferita. Il patto è opponibile a terzi se portato a loro conoscenza con mezzi idonei.

Società in nome collettivo:

La responsabilità è inderogabile. L’eventuale patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi. Il patto ha efficacia soltanto interna nei rapporti tra i soci. Il creditore può chiedere il pagamento a chiunque.

 

Responsabilità dei soci: beneficio della preventiva escussione

Disciplina comune:

I creditori sociali vantano un credito nei confronti della società e possono soddisfarsi sul patrimonio sociale e dei singoli soci. Vale il beneficio della preventiva escussione: prima di aggredire il patrimonio personale del socio, deve aggredire il patrimonio sociale. I soci sono responsabili in via sussidiaria, qualora il patrimonio sociale sia insufficiente. I creditori sono tenuti a provare a soddisfarsi sul patrimonio della società prima di poter aggredire il patrimonio dei soci. Il socio che ha pagato interamente può esercitare azione di regresso verso gli altri soci, secondo la misura di ciascuno di partecipazione alle perdite. Il creditore particolare del socio potrà aggredire il patrimonio personale del socio, non il patrimonio sociale. Può però:

  • Rivalersi sugli utili spettanti al socio;
  • Compiere atti conservativi sulla quota del socio (impedire che la quota venga regalata, venduta senza un adeguato corrispettivo);
  • Può chiedere alla società la liquidazione della quota del socio.

Società semplice:

Il creditore può rivolgersi direttamente al socio illimitatamente responsabile e sarà questi a dover invocare il beneficio della preventiva escussione e indicare i beni del patrimonio sociale dove il creditore può soddisfarsi agevolmente. Opera in via d’eccezione e il socio sarà tenuto a pagare ove non provi che nel patrimonio esistono beni sufficienti e prontamente e agevolmente aggredibili dal creditore istante. Si applica anche alle snc irregolari

  • Può chiedere alla società la liquidazione della quota del socio;
  • La liquidazione può essere chiesta in ogni momento, qualora dimostri che il patrimonio personale del socio non è sufficiente.

Società in nome collettivo:

Il beneficio della preventiva escussione opera automaticamente. I creditori non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l’escussione del patrimonio sociale. È necessario che l’azione esecutiva sul patrimonio sociale si sia rivelata inefficace prima di poter aggredire il patrimonio sociale.

 

Modifiche dell’atto costitutivo

Disciplina comune:

Occorre l’unanimità, salvo deroghe che dispongono diversamente nell’atto costitutivo richiedendo la maggioranza. Modificare un socio è una modifica dell’atto, quindi serve il consenso unanime dei soci. Nelle snc le modifiche sono soggette a pubblicità legale e finché non sono iscritte nel registro delle imprese non sono opponibili a terzi. La modifica tuttavia produce effetti indipendentemente dall’iscrizione. Nelle società semplici e irregolari le modifiche devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e non sono opponibili a quei terzi che le abbiano senza colpa ignorate.

 

Amministrazione e rappresentanza

Amministrazione

L’amministrazione è l’attività di gestione dell’impresa sociale. Il potere di amministrare è il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, finalizzati allo svolgimento dell’attività di impresa. Dobbiamo considerare non solo le operazioni strettamente connesse all’oggetto sociale ma anche tutte le operazioni indirettamente funzionali all’attività. Non incorre nei limiti previsti per l’institore o per mandatario generale: l’amministratore può vendere o ipotecare gli immobili sociali. Non possono compiere atti di modifica del contratto sociale come cambiare radicalmente l’oggetto sociale (essi vanno deliberati dai soci). Secondo il modello legale, ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere che l’amministrazione sia riservata solo ad alcuni soci. Normalmente la qualifica di socio integra la qualifica di amministratore, salvo queste deroghe contenute nell’atto costitutivo. Quando l’amministrazione spetta a più soci, tutti o alcuni, possono essere adottati due diversi modi d’esercizio del potere di amministrazione:

Tipologia.

Amministrazione disgiunta:

Tutti gli amministratori possono compiere atti di gestione in modo autonomo, ciascun amministratore può da solo compiere le operazioni rientranti nell’oggetto sociale senza essere tenuto a chiedere il consenso o parare degli altri amministratori, né a informarli preventivamente (salvo che non lo imponga l’atto costitutivo). Gli aspetti positivi sono la rapidità e la velocità nel prendere decisioni. Gli aspetti negativi sono l’eccessiva autonomia può essere pericolosa; il singolo amministratore può mettere in atto decisioni non proficue per la società. I correttivi per la risoluzione dei problemi possono essere: gli altri soci possono esercitare il potere di opposizione prima che l’operazione venga compiuta, paralizza il potere decisorio dell’amministratore e si deciderà a maggioranza dei soci per quote di interesse. In alternativa l’atto costitutivo può stabilire che tali controversie vengano definite da uno o più terzi in qualità di arbitrariatori.

Amministrazione congiunta:

È necessario il consenso di tutti i soci amministratori (sistema all’unanimità) della maggioranza dei soci amministratori (sistema partecipazione agli utili) per il compimento delle operazioni sociali. Il principio maggioritario deve essere espressamente dichiarato, altrimenti si intende all’unanimità. Gli aspetti positivi sono la sua rigidità e la lentezza nel prendere le decisioni. Per quanto riguarda gli aspetti negativi ogni decisione dovrà essere ponderata ed essere approvata a tutti gli amministratori. Per quanto riguarda la risoluzione dei problemi ogni amministratore potrà agire individualmente quando vi sia urgenze di evitare danni gravi e irreparabili per la società. Nell’atto costitutivo è possibile adottare uno di questi sistemi, o un mix tra i due tarato sulle esigenze dell’attività (per alcune operazioni congiuntiva, per altre disgiuntiva). Nel silenzio trova applicazione il modello legale dell’amministrazione disgiuntiva. Nell’atto costitutivo si sceglie, oltre al sistema di amministrazione, i soggetti investiti di tale potere.

Doveri degli amministratori.

  • Obbligo di tenuta delle scritture contabili e di redazione del bilancio d’esercizio
  • Obbligo a provvedere alle necessarie iscrizioni nel registro delle imprese
  • Obbligo a agire con diligenza, la diligenza del buon mandatario. Essa non è valutata in relazione al risultato ottenuto ma al comportamento adottato.

Violazione degli obblighi.

Gli amministratori sono tenuti a risarcire il danno arrecato alla società con comportamenti non diligenti ad esempio. la responsabilità patrimoniale sorge se il comportamento in violazione degli obblighi arreca danno alla società. Il risarcimento è volto al reintegro del Capitale Sociale, non il patrimonio dei soci promotori dell’azione di responsabilità. Nelle società di capitali è previsto l’apposito strumento dell’ azione di responsabilità per imputare la responsabilità agli amministratori. Nelle società di persone essa può essere promossa dagli altri soci. Per individuare le responsabilità occorre che qualcuno controlli l’operato degli amministratori: nelle società di capitali c’è un organo apposito, nelle società di persone il controllo è interno è esercitato dai soci e da ogni amministratore sugli altri amministratori. Infatti la responsabilità degli amministratori è solidale, salvo dimostrando che con l’ordinaria diligenza non si poteva evitare il comportamento dannoso messo in atto dall’altro amministratore.

Ciò spinge gli amministratori a realizzare un forte controllo reciproco. Specifiche sanzioni per gli amministratori son previste in caso di fallimento della società. I soci amministratori avranno diritto a un compenso per il loro compito, salvo che la prestazione dell’amministratore sia oggetto di conferimento del socio d’opera: questa ipotesi si verifica se tutti i soci sono amministratori (si suppone che conferiscano anche la prestazione) o quando risulti dall’atto costitutivo che l’attività di alcuni soci amministratori è da ritenersi tale attribuendo loro una partecipazione maggiore agli utili.

La revoca.

  • Amministratori nominati nell’atto costitutivo: revocabili solo per giusta causa. L’amministratore può ricorrere all’autorità giudiziaria perché sia accertata l’ingiusta causa e in tal caso viene reintegrato. La revoca comporta una modifica dell’atto costitutivo e deve essere quindi disposta all’unanimità salvo deroghe contenute nello stesso atto.
  • Amministratori nominati in un altro atto apposito: revocabili secondo le regole previste dal mandato; è revocabile anche senza giusta causa (avrà diritto al risarcimento dei danni in questo caso).

La revoca della qualifica di amministratore a un socio/amministratore non comporta la perdita della qualifica di socio: il rapporto di amministrazione è un rapporto autonomo e distinto del rapporto sociale. La revoca per giusta causa più essere anche chiesta giudizialmente da ciascun socio

Poteri dei soci non amministratori.

  • Poteri di informazione: chiedere informazioni in ogni momento. Gli amministratori non possono eccepire il segreto aziendale.
  • Poteri di controllo: hanno diritto a consultare i vari documenti sociali e contabili e di ottenere il rendiconto.
  • Funzione consultiva: può essere loro attribuita dall’atto costitutivo per certe operazioni

Amministratori non soci.

Si ritiene che non sia ammissibile la presenza di amministratori non soci, nonostante le controversie in dottrina. La tesi del no è motivata dall’estensione per analogia alle snc e ss del divieto previsto per le sas di avvalersi di amministratori esterni e dal desiderio di mantenere inalterato il binomio potere-responsabilità (l’amministratore esterno non sarebbe responsabile). La società può avere collaboratori esterni qualificati come procuratori, che quindi possono agire in nome e per conto della società. Tuttavia il procuratore è configurabile come un ausiliario della società che esegue direttive o decide autonomamente senza negare però la possibilità ai soci di amministrare.

Requisito essenziale è infatti che non venga meno la possibilità dei soci di amministrare. Campobasso ritiene che nella snc sia ammissibile perché il terzo amministratore opera nell’interesse dei soci ed è da essi revocabile ed è tenuto a rispettare le direttive imposte dai soci al pari di qualunque terzo preposto all’esercizio dell’altrui impresa: la sua posizione può essere assimilata a quella di un mandatario o di un institore con poteri estesi al compimento di tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale; in conclusione il terzo non priva i soci del potere di direzione dell’impresa comune è solo un modo di esercitare questo potere.

 

Rappresentanza

Il potere di rappresentanza è il potere di agire nei confronti dei terzi in nome della società dando luogo all’acquisizione di diritti e all’assunzione di obblighi da parte della stessa. Si distingue quindi dal potere di gestione che consiste nel potere di decidere il compimento di atti sociali. La rappresentanza normalmente è attribuita insieme al potere di amministratori, ma può anche accadere che alcuni amministratori non abbiano la rappresentanza.

  • Amministrazione: assumere decisioni per la gestione dell’attività.
  • Rappresentanza: modo in cui le decisioni vengono attuate rapportandosi con l’esterno in nome e per conto della società.

Di norma tutti gli amministratori hanno la rappresentanza piena sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione, salvo patto contrario. La rappresentanza in oggetto è sia sostanziale che processuale (rappresentare la società in giudizio). Le limitazioni alla rappresentanza sono opponibili a terzi, per la snc, se iscritti nel registro delle imprese. Se non c’è tale iscrizione spetta alla società che il terzo ne era a conoscenza e ha agito in mala fede. In caso di società irregolari non iscritte nel registro delle imprese la limitazione non sarà opponibile a terzi.

Nel caso della s.s. è richiesto che tale limitazione venga portata a conoscenza con mezzi idonei (questo perché una volta le ss non si iscrivevano nel registro delle imprese). Il codice civile richiede esplicitamente l’unanimità per le modifiche dell’atto costitutivo, salvo deroghe previste nello stesso e per lo scioglimento della società. Il principio maggioritario per teste o per quote è invece richiesto per la soluzione dei conflitti tra amministratori in regime di amministrazione disgiunta sul veto posto (maggioranza per quote), esclusione di un socio (per teste), eccetera.

Decisioni dei soci.

In molti casi il codice non specifica se la decisione debba essere presa a maggioranza o all’unanimità: come interpretarlo? Secondo Campobasso è da ritenersi che l’unanimità è necessaria quando si toccano le basi organizzative della società (cambiamento del metodo di amministrazione) e la maggioranza è richiesta per delibere che attengono alla gestione dell’impresa comune. La disciplina base è quella dell’unanimità delle decisioni salvo deroghe contenute nell’atto costitutivo o disposte dalla legge. Un dibattito riguarda la controversia sul fatto di come debbano essere prese le decisioni: in metodo collegiale o può decidere solo il socio che detiene la maggioranza delle quote in caso di decisioni maggioritarie per quote? Sebbene molti ritengano la decisione collegiale più saggia, la giurisprudenza ritiene che il socio di maggioranza può decidere senza interpellare le maggioranze.

 

Scioglimento della società

Cause di scioglimento:

  • Decorso del termine fissato nell’atto costitutivo, salvo proroghe. La proroga può essere espressa (deliberano all’unanimità la modifica dell’atto costitutivo) o tacita. La società si intende tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il termine, i soci continuano a compiere le operazioni sociali. la proroga in ogni caso va iscritta nel registro delle imprese in modo da permettere al creditore personale del socio di una snc di chiedere la liquidazione della sua quota.
  • Conseguimento dell’oggetto sociale: è stato raggiunto l’obiettivo specifico. L’oggetto sociale deve consistere in un affare specifico, ben delineato. Questa causa non ricorre se l’oggetto sociale è mero svolgimento dell’attività.
  • Impossibilità di conseguire l’oggetto sociale: una norma vieta lo svolgimento dell’attività, insufficienza dei mezzi, venir a mancare di un socio determinante per il raggiungimento dell’oggetto sociale ad esempio titolare del brevetto.
  • Insanabile discordia tra i soci: solo se determina la paralisi assoluta dell’attività sociale e che quest’ultima non sia imputabile a gravi inadempienze di uno dei soci tale da giustificare la sua esclusione.
  • Decisione dei soci, la volontà unanime salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente.
  • Il venir meno della pluralità dei soci: se nei 6 mesi non viene ricostituita (decorrono da quando essa viene a mancare). I soci devono essere almeno 2, non è ammessa la s.s o snc unipersonale.
  • Ulteriori cause di scioglimento individuate dall’atto costitutivo.
  • Per la snc (la ss non fallisce perché non svolge attività commerciale) il fallimento/altra procedura concorsuale (liquidazione coatta amministrativa): in questo caso la liquidazione seguirà le apposite regole previste appositamente e non secondo la disciplina esposta qui di seguito

Verificatasi una causa di scioglimento la società entra automaticamente in liquidazione e nella snc questa situazione deve essere esplicitamente indicata negli atti e nella corrispondenza. La società non si estingue immediatamente ma entra in quest’ultima fase che consiste nel monetizzare l’attivo per coprire il passivo (incassare i crediti, vendere i beni dell’attivo per realizzare la liquidità necessaria per saldare i debiti della società).

Attraverso il processo di liquidazione si provvede al soddisfacimento dei creditori sociali e alla distribuzione fra i soci dell’eventuale residuo attivo. A partire dal verificarsi della causa di scioglimento i soci possono accordarsi in che modalità eseguire la liquidazione. Il procedimento di liquidazione è regolato dal codice, ma è derogabile dai soci. Gli amministratori possono compiere solo operazioni urgenti o funzionali alla liquidazione. Non possono intraprendere nuove operazioni e rispondono personalmente e solidamente degli affari realizzati in violazione del divieto. I soci nominano i liquidatori, soggetti incaricati di seguire questo iter finalizzato a definire i rapporti che si ricollegano all’attività sociale (in caso di disaccordo dei soci sono nominati dal tribunale): con questa decisione si apre la liquidazione.

La nomina dei liquidatori è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese e in caso di società irregolari deve essere portata a conoscenza del terzo con mezzi idonei per rendere opponibile il mutamento intervenuto nella gestione e nella rappresentanza della società. Con l’accettazione della nomina i liquidatori (possono essere soci o non soci) prendono il posto degli amministratori. Gli amministratori consegnano ai liquidatori i beni sociali, i libri sociali e contabili e un rendiconto che illustra le operazioni intercorse dalla data dell’ultimo rendiconto alla data di scioglimento. Redigono insieme ai liquidatori un verbale di consegna e l’inventario (bilancio di apertura della liquidazione) dal quale risulta lo stato attivo e passivo del capitale sociale. I liquidatori compiono tutte le operazioni necessarie a raggiungere il fine di monetizzare l’attivo: possono vendere l’azienda in blocco (salvo limitazioni poste dai soci) o singolarmente i beni aziendali e riscuotere i crediti. Ad essi compete la rappresentanza della società anche in giudizio Non possono realizzare nuove operazioni ma solo provvedere alla liquidazione del patrimonio sociale.

La liquidazione comporta per i soci l’obbligo di realizzare i conferimenti ancora dovuti se i fondi presenti sono insufficienti per il pagamento del debito sociale. A seguito della liquidazione muta la posizione del creditore personale del socio: non potrà più chiedere la liquidazione della quota ma dovrà attendere il completamento della fase per soddisfarsi sulla quota di liquidazione. I soci possono autorizzare e ratificare gli atti non urgenti compiuti dagli amministratori in fase di liquidazione e potranno revocare lo stato di liquidazione con il conseguente ritorno alla continuazione della vecchia società. La decisione di revoca avviene all’unanimità. In sede di liquidazione possono aprirsi due scenari

  1. L’attivo è insufficiente a coprire i debiti: i liquidatori chiedono ai soci i versamenti ancora dovuti e eventualmente versamenti aggiuntivi in proporzione alla loro partecipazione alle perdite se i fondi disponibili non sono sufficienti;
  2. L’attivo è sufficiente a coprire i debiti e residua una certa somma: tale residuo è distribuibile tra i soci. I liquidatori non possono distribuire ai soci i beni sociali finché i creditori sociali non sono stati pagati o non siano state accantonate le somme necessarie per pagarli. La violazione di tale divieto espone i liquidatori a responsabilità civile nei confronti dei creditori sociali ed è anche sanzionata penalmente. L’attivo è destinato innanzitutto al rimborso dei conferimenti (del loro valore nominale se non è stato disposto la restituzione in natura). L’eventuale eccedenza residua viene distribuita secondo i criteri di partecipazione agli utili. Nelle snc è obbligatorio redigere il bilancio finale di liquidazione contenente anche il piano di riparto. Il bilancio finale di liquidazione viene comunicato ai soci che hanno 2 mesi di tempo per fare opposizione. Se decorre il termine senza opposizione il bilancio si ritiene approvato e i liquidatori sono liberati nei confronti dei soci.

Il procedimento di liquidazione ha termine compiute tutte queste operazioni riassunte qui schematicamente

  1. Manifestarsi della causa di scioglimento;
  2. Nomina dei liquidatori da parte dei soci o del tribunale;
  3. Accettazione della nomina e passaggio si consegne: si redige il bilancio di apertura della liquidazione;
  4. Procedimento di liquidazione: si compiono le operazioni necessarie per la liquidazione dell’attivo;
  5. Eventuale richiesta dei conferimenti ancora dovuti se i fondi disponibili non sono sufficienti più eventuali versamenti;
  6. Distribuzione del residuo attivo, restituzione dei trasferimenti e ripartizione dell’eccedenza;
  7. Redazione del bilancio di liquidazione nelle snc e del piano di riparto. Se non avviene l’opposizione entro 2 mesi termina il procedimento. Per la ss non è prevista una regola specifica per la chiusura della liquidazione;
  8. Cancellazione della società dal registro delle imprese: approvato il bilancio di liquidazione della snc i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. In caso di collettiva irregolare col chiudersi della liquidazione si determina l’estinzione della società se tutti i creditori sono stati soddisfatti.

La cancellazione può essere disposta d’ufficio in alcuni casi come irreperibilità presso la sede legale, mancato compimento degli atti di gestione per 3 anni, eccetera. La cancellazione dal registro delle imprese è condizione necessaria per l’estinzione della società. Se dopo la cancellazione dovesse emergere un creditore sociale rimasto insoddisfatto, egli può:

  1. Rivalersi sui liquidatori nel caso in cui il mancato pagamento sia a loro imputabile
  2. Rivalersi sui soci perché essi sono illimitatamente responsabili
  3. In presenza degli estremi richiesti per legge può richiedere il fallimento della società entro 1 anno dalla data di cancellazione dal registro delle imprese.

 

Le società di persone: La Società in Accomandita Semplice (s.a.s.)

La Società in accomandita semplice è una società di persone che si differenzia dalla s.n.c. per la presenza di due categorie di soci:

  • I soci accomandatari che al pari dei soci della snc sono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, si occupano della gestione della società.
  • I soci accomandanti conferiscono le risorse ma non si occupano della gestione e sono responsabili limitatamente alla quota conferita. Sono obbligati solo verso la società ad eseguire i conferimenti promessi mentre i creditori sociali non hanno azione diretta nei loro confronti.

Questo tipo di società risponde alla specifica funzione economica di consentire l’aggregazione di soggetti che intendono gestire l’attività e soggetti che intendono soltanto finanziarla con rischio e poteri limitati. L’accomandita semplice è il solo tipo di società che consente l’esercizio in comune di un’impresa commerciale con limitazione del rischio e non esposizione al fallimento personale per alcuni soci (gli accomandanti).

Il nodo cruciale della normativa di questo tipo societario è quello di prevenire gli abusi (servendosi di un accomandatario di paglia i soci accomandanti potrebbero esercitare il potere di direzione dell’impresa beneficiando di responsabilità limitata). Si cerca di conciliare l’esigenza di evitare un uso distorto di questo tipo societario e l’esigenza di non estraniare del tutto i soci accomandanti dall’attività di società. La disciplina è modellata sul modello previsto per l’snc, con i debiti adattamenti opportuni imposti dalla presenza di due categorie di soci. C’è quindi una disciplina particolare per i soci accomandanti:

  • I creditori sociali non possono aggredire il patrimonio degli accomandanti;
  • I liquidatori non possono chiedere ad essi ulteriori versamenti;
  • Un incapace può assumere la qualifica di accomandante dato che il rappresentante legale dell’incapace non può assumere legittimamente la qualifica di amministratore;
  • Non vale il fallimento per estensione: falliscono solo i soci illimitatamente responsabili della società fallita;
  • L’atto costitutivo dovrà indicare distintamente quali sono i soci accomandanti e accomandatari: per la costituzione della sas valgono le stesse regole esposte per la snc;
  • Nella ragione sociale deve figurare il nome di almeno un socio accomandatario: se figura il nome di un socio accomandante agli verrà sanzionato con la perdita della limitazione di responsabilità: risponderà illimitatamente e solidalmente coi soci accomandatari per le obbligazioni sociali. l’accomandante diventa di fronte ai terzi ma non nei rapporti interni un socio a responsabilità illimitata. Questa norma è una forma di tutela di carattere generale, per prevenire abusi della forma societaria. Visto che le qualità personali dell’accomandante sono irrilevanti, non ha senso che appaia il suo nome nella ragione sociale;
  • L’amministrazione è riservata ai soci accomandatari illimitatamente responsabili. I soci accomandanti che violino il divieto di immissione/ingerenza sono sanzionati con la responsabilità illimitata non solo per l’operazione di amministrazione compiuta ma per tutte le obbligazioni sociali sorte dalla nascita della società. Questo non significa che il socio diventa accomandatario: resta un accomandante ma illimitatamente responsabile. Non acquisisce il diritto di amministrare (lo farà comunque tanto ormai è incorso nella sanzione, ma illegittimamente). Inoltre resta accomandante per non causare il mancare di una categoria di soci, causa di scioglimento della società.

A livello di sanzione non si fanno distinzioni tra compiere un piccolo atto di gestione e ingerire sistematicamente nella gestione: la valutazione del giudice può però considerare l’ingerenza sistematica come evidenza di simulazione di contratto e riqualificare il contratto di società (se l’accomandante era uno la società diventa una snc, se gli accomandanti erano più di uno quel singolo accomandante diventa accomandatario).

L’accomandante può compiere atti di gestione se lo fa in forza di una procura speciale per singoli affari, per un singolo affare specificato, solo per l’operazione indicata, non gruppi di operazioni. Possono prestare la loro opera solo sotto la direzione degli amministratori, mai in posizione autonoma e indipendente. L’accomandante che violi il divieto di ingerenza può essere escluso perché violando il divieto di ingerenza viola una norma imperativa di legge, rientrando nel caso di esclusione facoltativa. Tuttavia i soci possono trovare conveniente avere un socio illimitatamente responsabile in più, sempre che l’ingerenza non sia avvenuta alle loro spalle. Non sono ammessi amministratori esterni.

Controllo interno sulla gestione

Gli accomandanti controllano l’operato degli accomandatari: possono chiedere l’esibizione di documenti contabili e sociali, la revoca giudiziale degli amministratori. Hanno diritto ad avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e verificarne l’esattezza controllando i libri e i documenti della società. Possono approvare il bilancio? Secondo Galgano no perché l’approvazione del bilancio è un atto di amministrazione. Secondo Campobasso (dottrina prevalente) invece lo approvano tutti i soci accomandanti e accomandatari. Il bilancio è impugnabile per falsità e violazione dell’atto costitutivo. In forza dell’articolo 2221 i soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione di utili riscossi in buona fede. Il divieto di distribuzione di utili fittizi resta, ma gli accomandanti che non erano a conoscenza dell’irregolarità della distribuzione non saranno tenuti a restituirli. Gli accomandanti partecipano ad alcune decisioni:

  • Nomina e revoca degli amministratori quando avviene con atto separato: è richiesta l’unanimità degli accomandatari e la maggioranza per quote degli accomandanti. Possono chiedere giudizialmente la revoca per giusta causa degli amministratori nominati con atto separato o nell’atto costitutivo: sarà questa la sola via praticabile quando il socio accomandatario è uno solo.
  • Trasferimento delle quote degli accomandanti.
  • Possono dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni previste nell’atto costitutivo.
  • Trasferimento delle quote del socio accomandante (per gli accomandatari regole della snc).
  • A causa di morte. Il trasferimento è automatico, gli eredi subentrano automaticamente. Non occorre il il consenso degli eredi perché sono limitatamente responsabili alla quota apportata dal de cuius. Non occorre il consenso degli altri soci perché non è rilevante la posizione personale del socio accomandante dato che non risponde col suo patrimonio. Questo subentro non comporta una modifica dell’atto costitutivo come il variare di un accomandatario.
  • Cessione della quota tra vivi: è possibile il passaggio con la semplice maggioranza dei consensi dei soci accomandanti e accomandatari per quote. Non occorre l’unanimità.

Cause di scioglimento

Tutte le cause dell’snc può venir meno della pluralità delle categorie di soci. Se restano solo soci accomandanti o accomandatari viene a mancare la pluralità delle categorie di soci. La legge accorda un lasso di tempo di 6 mesi per ristabilire la mancata pluralità. Distinguiamo due ipotesi:

  • Se viene a mancare la categoria degli accomandanti, gli accomandatari si occupano dell’amministrazione in questi mesi.
  • Se viene a mancare la categoria degli accomandatari, si dovrà nominare un amministratore provvisorio, scelto tra i soci restanti o affidato a un soggetto esterno. Egli non diventa accomandatario, assume una qualifica diversa per massimo 6 mesi. Nulla vieta che l’amministratore provvisorio acquisisca la qualifica di accomandatario con il consenso di tutti i soci restanti. L’amministratore provvisorio può compiere tutte le operazioni ordinarie: se eccede il limite.
  • Se è socio perde il beneficio della responsabilità limitata
  • Se non è socio ricadrà su di lui la responsabilità da fatto illecito

N.B.: La SAS irregolare

Abbiamo fin qui parlato della s.a.s regolarmente iscritta nel registro delle imprese. Le s.a.s non iscritte applicano le norme della s.s; tuttavia si cerca di mantenere la distinzione tra le due categorie di soci sfruttando una presunzione:

  • Se il nome del socio appare nella ragione sociale, se il socio agisce e compie atti di gestione si presume accomandatario;
  • Se il socio non amministra si presume accomandante.

Il divieto di immissione ha carattere assoluto, neppure il rilascio di una procura limitata esonera l’accomandante dalla responsabilità illimitata verso i terzi. Per il resto:

  1. I creditori sociali possono agire nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e cade su quest’ultimi l’onere di richiedere il beneficio della preventiva escussione. (non è automatico come in snc e sas irregolare);
  2. I creditori possono chiedere in ogni momento la liquidazione del socio loro debitore personale, provando che gli altri beni sono stati insufficienti a soddisfarli;
  3. Ogni socio si presume abbia la rappresentanza sociale anche in giudizio.