Le società di capitali: la società a responsabilità limitata (Srl)

La srl è una società di capitali in cui

  • delle obbligazioni sociali risponde solo la società col suo patrimonio.
  • le quote di partecipazioni non sono rappresentate da azioni ma da quote. Il capitale sociale è diviso secondo criterio personalistico: tante quote di diverso ammontare quanti sono i soci.

Con la riforma del 2004 la srl ha una disciplina totalmente autonoma, distinta dalla SPA, e molto flessibile, lascia ampi margini all’autonomia contrattuale delle parti: la srl può essere modulata più simile a una Spa o a una società di persone a seconda delle esigenze specifiche.

Costituzione della SRL

  • Capitale minimo: 10.000 € (vedi eccezioni per le srl semplificate dopo)
  • Non è ammessa la costituzione per pubblica sottoscrizione
  • La denominazione sociale deve indicare che si tratta di una srl.
  • Può essere costituita a tempo indeterminato: i soci hanno diritto di recesso dando un preavviso di almeno 180 giorni (innalzabile fino a 1 anno)
  • È possibile costituire una srl unipersonale creata da un unico socio, limitatamente responsabile a patto che osservi le disposizioni previste

I conferimenti

È conferibile tutto ciò che è suscettibile di valutazione economica

  • Denaro: se non si specifica nulla, tutti i conferimenti sono fatti in denaro. Alla sottoscrizione ne deve essere versato presso una banca il 25% più il totale sovrapprezzo: questo versamento può essere sostituito da una polizza assicurativa o da una fideiussione. La parte restante dei conferimenti può essere richiesta dagli amministratori qualora lo ritengano opportuno. Il socio moroso inadempiente riceve una diffida ad adempiere entro 30 giorni e se non adempie si procede alla vendita della sua quota offerta agli altri soci e successivamente mediante vendita all’incanto (all’asta) se l’atto costitutivo lo consente; se non si riesce a collocare la quota, il capitale verrà ridotto. Queste regole si applicano anche ai soci a cui scade la polizza/fideiussione che ha sostituito il versamento.
  • In natura: devono essere interamente liberati al momento della sottoscrizione. La relazione giurata di stima va redatta da un esperto individuato dal socio (non dal tribunale) iscritto nell’apposito albo. Non è prevista la revisione della stima.
  • Prestazioni d’opera: è consentito l’apporto di prestazioni d’opera a condizione siano garantiti da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria, o se l’atto costitutivo lo prevede, con un versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo. La garanzia è necessaria perché i creditori sociali trovano soddisfazione solo sul capitale della società

Finanziamenti dei soci

È prevista una specifica disciplina per i finanziamenti alla società, per contrastare il fenomeno delle società sottocapitalizzate che operano con continui finanziamenti dei soci e un capitale sociale minimo: i creditori sociali si trovavano sullo stesso piano dei soci nella restituzione dei prestiti e ciò arrecava pregiudizio ai creditori esterni. Qualunque operazione di finanziamento accordato dai soci (intendiamo qualsiasi apporto effettuato dai soci fatto quando sarebbe stato più opportuno un conferimento, indipendentemente dal nome attribuito all’operazione) sarà rimborsata solo dopo il soddisfacimento di tutti i creditori esterni (il rimborso è postergato)

Titoli di debito

Dopo la riforma la srl può emettere titoli di debito. L’atto costitutivo può prevedere l’emissione di titoli di debito e stabilisce a chi spetta questa decisione (soci o amministratori) e le modalità in cui deve essere presa. Questi titoli sono emessi a fronte di un apporto a titolo di prestito, non attribuiscono la qualifica di socio e il diritto al rimborso del capitale prestato non dipende dall’andamento della società. I titoli di debito delle srl non sono collocati direttamente tra il pubblico, possono essere sottoscritti solo da investitori professionali che, in caso di insolvenza della società risponderanno verso chi ha acquistato in seconda battuta i titoli.

Le quote sociali

Si adotta il criterio personale nella suddivisione del capitale sociale: ogni socio diventa titolare di un unica quota di partecipazione; essa può essere proporzionale o meno ai conferimenti purché l’ammontare dei conferimenti complessivo non sia inferiore all’ammontare globale del capitale. Ogni quota ha diverso ammontare, indicato nell’atto costitutivo. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta e che, se l’atto costitutivo non dispone diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

L’atto costitutivo può inoltre prevedere l’attribuzione a singoli soci di diritti riguardanti l’amministrazione della società. La quota è caratterizzata da unità: resta unica e esprime in modo unitario la posizione di quel determinato socio. Ogni socio è titolare di una sola quota e l’acquisto di nuove quote non rende il socio titolare di più quote distinte ma un incremento della quota originaria. La quota, a differenza dell’azione, è divisibile, salvo disposizioni dell’atto costitutivo. La quota può essere oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.

Trasferimento delle quote

Le quote Sono trasferibili: tuttavia l’atto costitutivo può limitare e escludere del tutto questo diritto. Il trasferimento può essere subordinato al consenso degli altri soci o degli organi sociali, o di terzi. L’atto costitutivo può prevedere clausole di prelazione o di riscatto delle quote. Il libro dei soci non è più obbligatorio: dal 2009 le variazioni sono iscritte nel registro delle imprese. Se la quota trasferita non è interamente liberata l’alienante risponde in solido con l’acquirente per i versamenti ancora dovuti per tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Il pagamento deve essere preventivamente richiesto al socio attuale: solo dopo la società può rivolgersi all’alienante. La quota può essere oggetto di espropriazione da parte dei creditori personali del socio, con conseguente vendita forzata o assegnazione della stessa al creditore precedente. La srl non può comprare le proprie quote.

Diritto di recesso

Abbandonare la compagine sociale è possibile anche in assenza di compratori: l’atto costitutivo può stabile quando il socio può recedere e con quali modalità. Se non viene specificato nulla si adottano i criteri della spa ove compatibili. Recesso riconosciuto inderogabilmente per legge:

  • Società a tempo indeterminato: preavviso di almeno 180 giorni, prolungabile a 1 anno massimo.
  • Società a tempo determinato: possono recedere i soci che non hanno partecipato a decisioni di modifica dell’oggetto sociale, del tipo di società, di fusioni e scissioni, revoca dello stato di liquidazione, aumento di CS con esclusione del diritto di azione, ulteriori cause previste nell’atto costitutivo. Il recesso non può essere esercitato o è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima o se si delibera lo scioglimento della società.

Può essere previsto che il recesso non possa essere esercitato per un certo termine (non maggiore di due anni) dalla costituzione o dall’acquisto della quota. I soci hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale entro 180 giorni dalla comunicazione di recesso della società. Il criterio di determinazione del valore delle quote del socio receduto tende ad assicurarne la rispondenza al valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso: se i soci non sono d’accordo col valore attribuito dagli amministratori si interpella il tribunale. L’atto costitutivo può prevedere cause di esclusione del socio per giusta causa.

Organizzazione della SRL

Decisioni dei soci

Lo statuto può riservare alcune materie ai soci, e altre decisioni agli amministratori. Decisioni dei soci (materie inderogabilmente rimesse a loro):

  • Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili
  • La nomina degli amministratori, se prevista nell’atto costitutivo
  • La nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore
  • Modificazioni dell’atto costitutivo
  • Operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci
  • Decidono su qualsiasi argomento sottoposto loro dagli amministratori o da 1/3 del CS.

Le delibere possono essere prese

    1. Con metodo assembleare (SPA) se nulla è detto nell’atto costitutivo.. L’assemblea è convocata con qualunque mezzo che consenta l’informazione del socio; se l’atto costitutivo non detta disposizioni si manda una raccomandata con avviso di ricevimento 8 giorni prima dell’assemblea. Il quorum costitutivo è ½ del capitale sociale, il quorum deliberativo è maggioranza dei presenti. Non c’è assemblea straordinaria, si delibera in assemblea con maggioranza rafforzata di ½ di capitale sociale. Casi di invalidità delle delibere
      1. Annullabilità: Entro 90 giorni per violazioni formali, decisioni prese non in conformità della legge e dello statuto, decisioni prese con voto determinante di soggetto in conflitto di interessi
      2. Impugnabili da soci assenti dissenzienti astenuti (anche individualmente), da singoli amministratori e sindaci, da alcuni soggetti entro 30 giorni. Non è opponibile ai terzi in buona fede
      3. Invalidità: Per vizi più gravi, sostanziali, la delibera può essere impugnata da chi ne abbia interesse entro 3 anni
      4. Nullità: delibera di modifica dell’oggetto sociale che lo rende impossibile o illecito o prese in assoluta assenza di informazione. La delibera può essere impugnata da chiunque senza limiti di tempo.
      5. Convalida: l’adozione di una nuova decisione che elimina la causa dell’impugnazione è favorita dalla legge
    2. Previsto nell’atto costitutivo: Consultazione, espressione del consenso per iscritto. Le delibere con questi metodi sono adottate con voto favorevole della metà del capitale sociale. Non sono possibili per modifiche dell’atto costitutivo, riduzione del capitale sociale per perdite, modifiche dei diritti dei soci, per cui il codice prevede che le delibere siano prese con metodo assembleare

Amministrazione

  • Attribuita ai soci se non diversamente specificato diversamente nell’atto costitutivo. È affidata a uno o più soci, nominati con decisione dei soci che restano in carica a tempo indeterminato.
  • L’amministrazione può essere come nella spa (modello del Cda) o ricalcare il modello delle società di persone, congiuntiva o disgiuntiva. Alcune decisioni non possono essere prese in modo disgiunto.
  • I contratti conclusi in conflitto di interesse possono essere annullati su domanda della società se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
  • Responsabilità: nelle srl non si inserisce quella nei confronti dei creditori sociali, anche se la dottrina la ritiene applicabile per analogia. La responsabilità quindi si configura come responsabilità solidale tra amministratori e soci che hanno deciso o autorizzato l’azione e può essere fatta valere dalla società . L’azione di responsabilità può essere promossa anche dal singolo socio, il quale può anche chiedere la revoca degli amministratori in caso di gravi irregolarità nella gestione della società (può essere anche richiesta senza promuovere l’azione di responsabilità e tale facoltà non può essere soppressa dallo statuto): è previsto un quorum più elevato per la decisione di rinuncia o transazione (2/3 del CS favorevoli, non più del 10% contrari). Gli amministratori inoltre rispondono verso singoli soci e terzi danneggiati analogamente a quanto illustrato nella spa.

Il collegio sindacale

È obbligatorio solo se

  • Previsto nell’atto costitutivo
  • Se il CS supera il livello minimo previsto per la spa (maggiore di 120.000)
  • Se si superano i limiti previsti per il bilancio abbreviato

Funziona come nella SPA. Se non c’è sono attribuiti diritti di controllo ai soci non amministratori che possono richiedere informazioni sugli affari sociali, consultare i libri sociali e contabili.

Il bilancio

La redazione del bilancio d’esercizio e la distribuzione degli utili non presenta sostanziali differenza con la SPA. È predisposto dall’organo amministrativo e approvato dai soci e depositato entro 30 giorni nel registro delle imprese.

Modifiche dell’atto costitutivo

Sono di competenza inderogabile dell’assemblea. Occorre il voto favorevole della maggioranza del capitale. La modifica è efficace solo con l’iscrizione nel registro delle imprese, su richiesta del notaio verbalizzante, incaricato di effettuare il controllo di legittimità (stesse regole spa). C’è una disciplina specifica per le variazioni di capitale

Aumento di capitale sociale

  • A pagamento: gli amministratori possono deliberarlo se hanno una specifica delega nell’atto costitutivo che disciplina la modalità d’esercizio. Il diritto d’opzione può essere limitato solo se previsto nell’atto costitutivo; non può sicuramente essere esclusa in caso di aumenti di capitale per coprire una riduzione dello stesso per perdite.
  • Gratuito: stessa disciplina della spa

Riduzione di capitale sociale

Per queste operazioni si applica la stessa disciplina della SPA. La riduzione volontaria può essere attuata mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante la liberazione dell’obbligo dei versamenti ancora dovuti. Quando le perdite rendono obbligatoria la riduzione del capitale sociale gli amministratori convocano l’assemblea e sottopongono ai soci una relazione sulla situazione patrimoniale della società con osservazioni del collegio sindacale e del revisore