Le operazioni straordinarie

La trasformazione

È il cambiamento di tipo della società, o il passaggio di una società di capitali a un altro tipo di ente giuridico o comunione d’azienda e viceversa. In caso di trasformazione vige la regola della continuità dei rapporti giuridici: con la trasformazione l’ente in oggetto conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali. Distinguiamo tra:

  • Trasformazione omogenea: tra società lucrative, con lo stesso scopo
  • Trasformazione eterogenea: tra enti con scopo diverso (da società lucrative a cooperative, fondazioni, consorzi, società consortili, comunione d’azienda, associazioni non riconosciute e viceversa)

La fusione

È l’unificazione di due o più società in una sola e può avvenire in due modi

  1. Costituzione di una nuova società, che prende il posto di tutte le società che si fondono in senso stretto
  2. Assorbimento in una società preesistente di una o più altre società per assorbimento

Può avvenire sia tra società dello stesso tipo (omogenea), sia tra società di diverso tipo (eterogenea: comporta anche la trasformazione di una o più società che si fondono. Occorre rispettare quindi anche le regole previste per la trasformazione nello specifico caso). La partecipazione alla fusione non è consentita alle società che si trovano in stato di liquidazione e abbiano già iniziato la ripartizione dell’attivo. Possono partecipare invece le società sottoposte a procedura concorsuale. La fusione è uno strumento di concentrazione delle imprese societarie che consente di ampliarne la dimensione e la competitività. Da luogo sia a una concertazione giuridica che economica (nei gruppi solo economica).

Procedimento

1. Fase preparatoria: gli amministratori redigono il PROGETTO DI FUSIONE (non delegabile), contenente

  • Tipo, denominazione sociale, sede delle società partecipanti
  • Atto costitutivo della nuova società costituita
  • Rapporto di cambio (o concambio) delle azioni o quote: modalità di assegnazione di azioni o quote della nuova società agli azionisti delle società che si estinguono. Va specificato l’eventuale conguaglio in denaro da corrispondere per compensare eventuali resti
  • Trattamento riservato a eventuali categorie speciali di azioni
  • Data dalla quale le operazioni vengono imputate nel bilancio della risultante
  • Vantaggi riconosciuti eventualmente agli amministratori delle partecipanti
  • Condizioni e modalità di realizzazione dell’operazione

Il progetto deve essere iscritto nel registro delle imprese: tra l’iscrizione e la data della delibera devono passare almeno 30 giorni. Oltre al progetto di fusione devono essere allegati stato patrimoniale e conto economico (coi criteri utilizzati nelle valutazioni), relazione degli amministratori illustranti i benefici della fusione per ogni società partecipante e relazione degli esperti (revisori contabili/società di revisione) sulla congruità del rapporto di cambio e l’adeguatezza dei metodi utilizzati nel determinare lo stesso più eventuale relazione di stima del patrimonio in caso di fusione di società di persone con società di capitali. Vengono depositati i bilanci dei tre esercizi precedenti di ciascuna società presso le sedi sociali per i 30 giorni precedenti l’assemblea in cui si voterà la delibera di fusione.

Eccezione: fusioni semplificate:

  • incorporazione di società interamente posseduta: non vengono emesse quote o nuove azioni. Non è necessaria nessuna indicazione sulle nuove azioni o quote e sul rapporto di cambio, né la relazione di amministratori e esperti
  • incorporazione di società posseduta al 90%: si può omettere la relazione degli esperti se si permette ai soci dell’incorporata di acquistare azioni dell’incorporante per un corrispettivo determinato coi criteri adottati in sede di recesso

2. fase decisoria: ogni assemblea approva il progetto di fusione con le maggioranze richieste per la modifica di atto costitutivo (assemblea straordinaria). Nelle società di persone si decide a maggioranza per quote di partecipazione agli utili. Al socio dissenziente, assente o astenuto è concesso il diritto di recesso. In caso di fusione omogenea il diritto di recesso è riconosciuto solo nella srl.

3. Attuazione: la fusione può essere attuata solo trascorsi 60 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’ultimo atto soggetto a pubblicazione, in cui i creditori anteriori possono presentare opposizione. L’opposizione sospende l’operazione fino a relativo giudizio. Non è possibile fare opposizione se tutti i creditori hanno dato il consenso, sono stati pagati i dissenzienti e gli obbligazionisti hanno approvato la fusione nella loro assemblea.

4. L’atto di fusione: con la stipula dell’atto di fusione da parte dei legali rappresentanti si da attuazione alla delibera. All’ultima iscrizione nel registro delle imprese è riconosciuta efficacia costitutiva degli effetti della fusione. Da questo momento l’invalidità della fusione per vizi e anomalie non può più essere pronunciata, resta salvo solo il diritto di risarcimento danni.

FUSIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE CON INDEBITAMENTO (leveraged buy out)

Chi intende acquisire il controllo della società, costituisce una spa con modesto capitale che ottiene un cospicuo prestito per acquistare le azioni della società bersaglio. Conseguito il controllo di quest’ultima, viene deliberata la fusione per incorporazione della stessa nella società acquirente e il finanziamento è rimborsato con gli utili futuri della società bersaglio così incorporata.

FUSIONE TRANSFRONTALIERA

Solo se l’ordinamento straniero contente la fusione con società italiane.

La scissione

È il procedimento inverso della fusione: il patrimonio della società è scomposto e trasferito in tutto o in parte ad altre società preesistenti o di nuova costituzione. Le azioni delle società beneficiarie del trasferimento sono acquisite direttamente dai soci della società che si scinde. Il procedimento ricalca specularmente quello stabilito per la fusione, con gli opportuni adattamenti:

  • Il progetto di scissione deve anche indicare gli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna società beneficiaria più eventuale conguaglio in denaro
  • Il progetto di scissione deve anche indicare Criteri di distribuzione delle quote/ azioni delle società beneficiarie.
  • La relazione deve indicare anche il valore effettivo del patrimonio netto da trasferire e/o che resta alla società scissa
  • La relazione degli esperti non è necessaria quando la scissione avviene costituendo nuove società e le azioni/quote sono assegnate con criterio proporzionale
  • L’atto di scissione da redigere come atto pubblico vale anche come atto costitutivo delle eventuali nuove beneficiarie