La crisi dei principi italiani del codice civile

In questi anni i principi generali del codice civile stanno vedendo delle modifiche orientate verso l’Europa e la common law, per questo possiamo affermare di essere in un periodo di decodificazione. 1° principio in crisi: in passato la società derivava sempre da un contratto, mentre con la riforma, ad oggi, essa può essere unipersonale/unilaterale (nasce dalla legge). Anche la distinzione tra impresa collettiva ed individuale oggi è in crisi, col sorgere di attività d’impresa svolte da associazioni (es.: le Onlus non sono né persone fisiche né persone giuridiche, ma sono imprese). Allora dobbiamo analizzare la differenza tra società ed associazioni: essa sta nel fine perseguito: economico per le prime e morale per le seconde. Le onlus, infatti:

  • devono reinvestire gli utili negli scopi associativi (imprenditorialità parziale);
  • non sono soggette ad iscrizione nel registro delle imprese;
  • sono, invece, soggette al fallimento.

Le associazioni e fondazioni sono regolate a parte dal libro I del codice civile articoli 11 e 13.)

2° principio in crisi: l’art. 2247 (sul contratto di società, già citato a pag. 1) non ha più valore come in passato, in quanto non tutte le società nascono da contratto: le fonti sono oggi sia contrattuali sia legislative sia unilaterali. Le società di persone NON hanno personalità giuridica (infatti i soci rispondono personalmente). Dalla personalità giuridica discende sempre l’autonomia patrimoniale perfetta, ma non si può dire il contrario!

Art. 2740 Responsabilità patrimoniale. Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge. Un’eccezione, sono, ad esempio, la fideiussione ed il caso dei “padroni e committenti” (le garanzie in generale. Talora l’orientamento giuridico ha considerato la mancanza di personalità giuridica anche nei casi di fondo consortile e patrimonio di famiglia). 3° principio oggi in crisi: in passato le società dovevano svolgere attività d’impresa.

Autonomia patrimoniale e personalità giuridica nelle società

Mentre prima si diceva all’art. 2247 che “due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio …”, oggi non è più sempre così, poiché esiste la possibilità del contratto unipersonale. I contratti bilaterali sono contratti a prestazioni corrispettive (diritto privato; esempio: compravendita). I contratti consensuali si perfezionano con il consenso, e diventano reali quando trattano beni determinabili (infungibili). Elementi essenziali del contratto (cfr. diritto privato): accordo, oggetto, causa, forma.

Una differenza tra contratti bilaterali e plurilaterali è che il vizio di una sola parte non comporta (nei secondi) né annullabilità né nullità né risoluzione a meno che tale partecipante non sia essenziale per il contratto, e quindi venga a mancare la causa. Nell’art. 2247 l’oggetto del contratto non è l’attività sociale, bensì il conferimento di beni e servizi. 4° principio in crisi: nel passato non era ammesso il conferimento di servizi (lavoro) per tutte le società (si potevano apportare solo beni). Con la riforma questo può avvenire nelle SRL e da ciò è facile intendere quanto possa essere difficile la valutazione di tale apporto. Nelle SPA, comunque, tutt’oggi non è possibile. Le società acquistano personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese.

Società di persone

SS, SNC, SAS

  1. Non hanno personalità giuridica
  2. Hanno autonomia patrimoniale più o meno imperfetta (“l’imprenditore” è costituito dai soci, non solo di maggioranza)
  3. L’art. 147 della legge fallimentare prevede che il fallimento della società comporta il fallimento dei soci
  4. Trasferimento delle quote solo con il consenso degli altri soci
  5. Amministrazione diretta
  6. Voto per teste

Società di capitali

SPA, SAPA, SRL (quest’ultima subisce maggiormente la riforma)

  1. Hanno personalità giuridica
  2. Hanno autonomia patrimoniale perfetta
  3. Il fallimento della società porta alla perdita del solo capitale
  4. Partecipazione sociale liberamente trasferibile
  5. Potere indiretto del socio sull’amministrazione (mediante il diritto di voto)
  6. Voto per azione

Secondo un certo orientamento giurisprudenziale, non avrebbe senso che un socio di società di persone sottoscrivesse una fideiussione per la società, essendo già illimitatamente e solidalmente responsabile per la società (quindi la fideiussione sarebbe nulla per mancanza di causa). Al contrario la Cassazione ha affermato la validità di tale garanzia, perché ha lo scopo di agevolare l’escussione, rivolgendosi ad un solo socio.

Tipi di società di persone

  • Artt. dal 2251 al 2290: Società Semplice
  • Artt. dal 2291 al 2312: Società in nome collettivo
  • Artt. dal 2313 al 2324: Società in accomandita semplice

La società semplice

Gran parte delle norme delle società semplici si applicano per le SNC irregolari e sono paradigmatiche per tutte le società di persone. Una precisazione/eccezione: nella ss la responsabilità illimitata può essere nei confronti dei terzi limitata, infatti l’art. 2267 aggiunge la frase “salvo patto contrario”, ma solo per coloro che non hanno agito per la società.

Art. 2267 Responsabilità per le obbligazioni sociali. I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente (2740) e solidalmente (1292 e seguenti) i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza. Questa norma vale anche per le SNC? No, infatti l’art. 2291 precisa che il patto contrario nelle SNC non ha effetti verso terzi, semmai solo nei rapporti interni alla società stessa. Perché c’è questa differenza? Perché altrimenti equivarrebbe ad una SAS, infatti, la SAS non è altro che una SNC con soci limitatamente responsabili (che non compiono atti di amministrazione). In mancanza di patto contrario nelle società semplici l’amministrazione è disgiunta, ovvero ogni socio, sia nelle SS sia nelle SNC, può amministrare da sé. Tuttavia gli altri soci hanno diritto ad opporsi. In tal caso la decisione è presa a maggioranza pro-quota e non pro-capite. (Ricordiamo che non esiste, infatti, l’assemblea come nelle società di capitali). È, comunque, sempre possibile pattuire il contrario. Le società semplici possono sussistere anche senza conferimenti specifici:

Art. 2253 Conferimenti. Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale. I conferimenti delle SNC, invece, devono essere indicati dallo Statuto. L’autonomia patrimoniale è il rapporto tra il capitale della società ed il capitale dei soci. La perfezione dell’autonomia patrimoniale è molto ridotta nelle SS, superiore nelle SNC ed ancora maggiore nelle SAS. Nelle società di persone i soci sono solidalmente (tra loro) e illimitatamente (con tutto il capitale proprio) responsabili per le obbligazioni sociali. Risponde anche chi ha agito in nome e per conto della società. È possibile rivolgersi ai singoli soci, solo dopo aver escusso azioni legali contro la società (es.: pignoramento). Per escussione si intende “agire esecutivamente e forzatamente contro la società, senza ottenere soddisfazione”. Non è sufficiente la richiesta di pagamento per dire che c’è stata escussione. Per fallire, come già accennato, occorre essere imprenditori commerciali ed insolventi.

Art. 2272 Cause di scioglimento. La società si scioglie:

  1. per il decorso del termine;
  2. per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
  3. per la volontà di tutti i soci;
  4. quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
  5. per le altre cause previste dal contratto sociale.

Analizziamo, dopo aver citato quest’articolo, un caso: qualora venissero a mancare tutti i soci tranne 1 e non ne subentrassero altri entro 6 mesi, vi sarebbe trasformazione automatica in società unipersonale? NO. Resta, infatti, l’autonomia tra socio e società, quindi anche in questo caso il creditore dovrà escutere prima dalla società. È, tuttavia, necessario che i soci restanti liquidino la quota agli eredi o, in alternativa, continuino l’attività con questi, oppure ancora avverrà lo scioglimento (come da art. sopra citato). La ragione di quest’ultima ipotesi è meramente economica, in quanto, con lo scioglimento, il rimborso per gli eredi avverrà non entro 6 mesi ma alla fine della liquidazione. Introducendo le SAS, anticipiamo già che esistono due tipi di soci:

  • Accomandatari: con compiti di amministrazione e responsabilità illimitata;
  • Accomandanti: senza compiti e con responsabilità limitata al capitale conferito.