Evoluzione del diritto commerciale

1962: comincia la nazionalizzazione delle imprese (es: società elettriche→ENEL). Oggi c’è un’inversione di tendenza: si va verso la privatizzazione selvaggia. Il diritto commerciale segue tali mutamenti storici. (Stato→SPA: es. Trenitalia).

Art. 2247 Contratto di società. Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Alcune società non distribuiscono gli utili (es.: Polo Universitario). Manca in Italia la società non-profit pubblica. Dal 1° Gennaio 2004 vi è stata la riforma delle società di capitali; di conseguenza l’assemblea dei soci non è più l’organo sovrano.

Evoluzione del diritto commerciale

Nel diritto romano non vi erano specifici riferimenti (institutiones raccoltae commerciali romani). Il diritto di Giustiniano è alla base di molte raccolte giuridiche. Il diritto commerciale moderno sorge nel medioevo, in un periodo di debolezza dello Stato Centrale. Il Diritto commerciale nasce con le corporazioni. Sono unioni spontanee di soggetti. I consoli giudicavano le controversie seguendo leggi non scritte (diritto consuetudinario). Successivamente le controversie si espansero, andandosi ad applicare anche a coloro i quali, anche non commercianti, avessero tuttavia rapporti commerciali.

Con il rafforzamento dello Stato si passa ad un sistema oggettivo, con riferimento all’atto di commercio, indipendentemente dai contraenti. Nel 1673 il Re Sole Luigi XIV affermò che è commerciante anche colui che mercanteggia al di fuori di una bottega. Nel 1807 nasce il Codice di commercio francese, basato sull’atto di commercio. Nel 1882 nasce il Codice Italiano basato sull’atto. Dal fascismo si ha un mutamento sociale e politico, con frequenti crisi bancarie (crack delle banche che finanziavano le imprese, ma poi vi dipendevano). Due sono gli interventi sostanziali, la creazione del

  • IMI: intervento statale nel credito mobiliare
  • IRI: partecipazioni dello Stato nelle banche private

Nel 1942 si cercò di mantenere il Codice Civile differente dal Codice di Commercio.

L’imprenditore

Il diritto commerciale fa perno su 3 concetti:

  1. Imprenditore: Art. 2082 Imprenditore. E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195).
  2. Impresa: Art. 2086 Direzione e gerarchia nell’impresa. L’imprenditore è il capo dell’impresa (Cost. 41) e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
  3. Azienda: Art. 2555 Nozione (di azienda). L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore (2082) per l’esercizio dell’impresa. (L’azienda è un oggetto ma può anche essere un’organizzazione).

Prima del Codice Civile del 1942 vi era confusione tra impresa e azienda. Il Codice ci dà una definizione di azienda e di imprenditore, ma non di impresa. L’imprenditore è al centro del diritto commerciale, si ha un ritorno al sistema soggettivistico.

  • L’imprenditore può essere persona fisica o giuridica (società).
  • Attività economica organizzata: l’organizzazione distingue l’imprenditore, che non organizza solo se stesso ma anche altre persone.
  • Professionalità: continuità, abitualità dell’impresa, non occasionale (non implica che non si possa interrompere).
  • Produzione e scambi di beni e servizi: essi sono destinati al mercato (non è imprenditore chi produce per sé).
  • Lo scopo di lucro, sebbene non citato dall’art. è rilevante, infatti nelle ONLUS non vi è distribuzione di utili (sebbene nella prassi si distribuiscano sotto altre forme).
  • Spendita del nome: l’imprenditore deve esternarsi ai terzi sotto il proprio nome; tuttavia esiste anche l’imprenditore occulto, cioè colui che sta dietro ad un prestanome.
  • L’attività deve essere lecita? Le opinioni divergono. Orientativamente si può affermare che l’attività di impresa debba essere riconosciuta anche qualora sia illecita.

Imprenditore

  • Civile (agricolo) art.2135
  • Commerciale art.2195
  • Ordinario
  • Piccolo (artigiano) art.208
  • Privato
  • Pubblico
  • Individuale (persona fisica)
  • Collettivo (società) art.2249 
  • Soggetto/non a registrazione art.2195

Art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazione (per le imprese commerciali). Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

  1. un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  2. un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  3. un’attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
  4. un’attività bancaria o assicurativa;
  5. altre attività ausiliarie delle precedenti (1754).

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Tutte queste tipologie non si escludono a vicenda. L’imprenditore commerciale ha uno statuto più complesso di quello civile ed è soggetto:

  • alla tenuta delle scritture contabili,
  • all’assunzione del rischio di fallimento (infatti l’imprenditore civile non fallisce),
  • all’iscrizione nel registro delle imprese
  • ed alla pubblicità.

Esistono opinioni divergenti sul fatto che l’imprenditore civile possa essere riconducibile o meno soltanto all’imprenditore agricolo.

Art. 2135 Imprenditore agricolo. E’ imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesseSi reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura (nel 2001 questo articolo è cambiato).

Art. 2083 Piccoli imprenditori. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (2202, 2214, 2221). La distinzione tra “ordinario o piccolo” è irrilevante per quanto riguarda l’imprenditore agricolo, perché non è sottoposto allo statuto speciale dei commercianti.

Art. 2249 Tipi di società. Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale (2195) devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo. Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo. Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative (2511 e seguenti) e quelle delle leggi speciali che per l’esercizio di particolari categorie d’imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo. Qualora si costituisse una SPA agricola resterebbe pur sempre un’impresa agricola e non commerciale.

Esistono imprese commerciali non soggette a registrazione? Sì: il piccolo imprenditore commerciale.