La trasparenza bancaria

Generalità

Per trasparenza bancaria si intende quel complesso di notizie ed informazioni che ogni istituzione bancaria e finanziaria deve rendere note ai propri clienti affinché questi siano in grado di valutare correttamente tutte le condizioni ed i vincoli loro imposti in seguito all’avvio di operazioni finanziarie, sia prima che un contratto venga stipulato che successivamente.

Prima dell’attuale Testo Unico si faceva riferimento all’accordo sulla trasparenza delle operazioni bancarie: adeguare il sistema bancario alle direttive degli organi comunitari (autonomia normativa bancaria)

Principio cardine: informazione, aggiornata, certa e continuativa su tutte le modalità e le caratteristiche del prodotto.

 

Obblighi di pubblicità

  1. impone agli intermediari bancari e finanziari l’obbligo di pubblicizzare (art 116)
  • tassi di interesse
  • prezzi
  • spese per la comunicazione al cliente
  • interessi di mora
  • valute
  • assolto mediante l’esposizione nei locali
  1. demanda al MdTesoro, sentita la Banca d’Italia, il compito di fissare le commissioni da applicarsi in sede di allocamento dei titoli di Stato, nonché la determinazione dei tassi di rendimento
  2. rimanda al CICR, sentita Banca d’Italia e CONSOB, il compito di fissare le operazioni e i servizi da pubblicizzare e le modalità di calcolo dei tassi.

 

Gli obblighi inerenti il contratto

1. art 117(pena nullità

  • forma scritta(copia al cliente) in caso di particolari ragioni tecniche il CICR può prevedere forme diverse
  • contenuto tipico determinato se eventualmente previsto dalla banca d’Italia.

2. dispone la nullità delle:

  • clausole vessatorie se non espressamente approvate dal cliente (art 1341 cc: condizioni contrattuali più onerose per un contraente: es: limitazioni responsabilità eccetera
  • clausole di rinvio agli usi
  • clausole che dettano condizioni più onerose rispetto alle condizioni pubblicizzate
  • TU: le clausole che prevedono di variare sfavorevolmente i tassi devono essere approvate per iscritto pena nullità, le condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicate sono nulle, le condizioni dei contratti di durata possono variare previa comunicazione scritta

3. contenuto minimale:

  • tassi
  • prezzi e condizioni
  • oneri per mora
  • in mancanza meccanismo di integrazione automatica in riferimento alle modalità di emissione dei BOT
  • 4.art 118 TU in caso di mutamenti sfavorevoli, possibilità di recedere entro 15 gg dal ricevimento dalla comunicazione scritta senza subire penalità

5. art 120 TU valuta di alcune operazioni

6. introduce nuove regole per l’anatocismo bancario rimettendo al CICR la fissazione delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi sugli interessi maturati. Art.1283 cc vieta l’anatocismo per periodi inferiori a 6 mesi, salvo usi contrari

 

Le comunicazioni periodiche

Art 119 TU dispone che per i contratti di durata venga fornito al cliente per iscritto alla scadenza del contratto e almeno una volta l’anno una comunicazione completa in merito allo svolgimento del contratto senza aggravanti di spesa (il cliente può chiedere nel solo caso dell’estratto conto comunicazioni più frequenti)

 

L’ombudsman bancario

Maggiore tutela recepita dall’ABI nei primi mesi del 93: apposito organo volto alla tutela del risparmiatore che ritiene di essere danneggiato nei suoi rapporti con la banca: l’ombudsman bancario. Procedura regolata in 2 fasi:

  • reclamo per iscritto, entro 60 gg ha diritto ad una risposta
  • richiesta accettata:la banca indica il termine in cui intende ratificare; non accetta, il risparmiatore può rivolgersi all’ombudsman bancario.

E’ un organo collegiale con sede a Roma formato da 5 membri 1 nominato dall’ABI, uno dal consiglio nazionale forense, uno dal consiglio nazionale dei dott. Commercialisti e il Presidente dal governatore della Banca d’Italia. E’ una procedura di conciliazione extragiudiziale. Il ricorso è possibile solo quando:

  • no attività professionale – imprenditoriale
  • oggetto < di 5 mil di £
  • vertenza non presentata dall’autorità giudiziaria
  • controversia sia già sottoposta all’attenzione dell’ufficio reclami della banca da parte del cliente

 

Codice di comportamento bancario

Varato nel 1996, contiene una serie di principi generali dai quali discendono modalità di comportamento che le banche e le varianti istituzionali finanziarie aderenti si impegnano a tenere. Ribadisce gli obblighi di trasparenza presenti nel TU e li estende.

Fideiussione omnibus (rapporti limitati) credito la banca si faceva rilasciare della fideiussioni. Consisteva nel fatto che il fideiussore garantiva (possibile clausola vessatoria che il fideiussore rispondeva anche per tutti i debiti futuri. Con la legge sulla trasparenza è stata resa valida la fideiussione omnibus però doveva essere individuato il tetto massimo nel contratto.

Lettera di Patronage (o lettera di conforto-rapporto infra-gruppo): è la raccomandazione che la società gruppo manda a una banca per far concedere un prestito a una società affiliata al gruppo (a volte garantisce altre no).