Riparto delle perdite residue

Uno dei chiarimenti fondamentali forniti dal decreto in commento riguarda le modalità di assegnazione delle perdite residue in caso di uscita dal consolidato.

A tale proposito è stato stabilito che le perdite residue derivanti dalla dichiarazione complessiva del consolidato, oltre che alla controllante, come stabilito dall’art. 124, comma 4, TUIR, possono essere attribuite alle società che escono dal consolidamento, nel limite quantitativo delle perdite da loro prodotte, in base al criterio liberamente scelto dalle parti.

Di tali criteri, peraltro, si dovrà dare preventiva comunicazione all’Amministrazione Finanziaria attraverso un’apposita opzione da esercitare nella comunicazione attraverso cui viene esercitata l’adesione al consolidato, così come dovrà altresì essere data notizia all’Amministrazione, entro 30 giorni dall’evento che ha determinato l’uscita dal consolidato, della perdita di efficacia dell’opzione e dell’ammontare delle perdite residue attribuite ai singoli soggetti interessati.

Pur mancando ancora specifici chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria, si ritiene che in sede di attribuzione delle perdite non assuma rilievo la differenziazione qualitativa delle perdite conferite dalle singole società.