Responsabilità tributaria e profili sanzionatori

Premesso che le singole entità giuridiche che entrano a far parte del consolidato nazionale non perdono la soggettività passiva di imposta e la conseguente titolarità dell’obbligazione tributaria, l’art.127 del TUIR si occupa di disciplinare i profili di responsabilità tributaria dei soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo.

Responsabilità del soggetto consolidante

Il co.1 dell’art.127 del TUIR stabilisce che la società o l’ente controllante è responsabile:

  1. Per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale di cui all’art.122 del TUIR;
  2. Per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito:
    1. Dell’attività di controllo prevista dall’art.36-ter del DPR 600/1973, riferita alle dichiarazioni dei redditi, propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato,
    2. Dell’attività di liquidazione di cui all’art.36-bis del DPR 600/1973;
  3. Per l’adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all’art.122 del TUIR;
  4. Per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lett. b) del co.2 dell’art.127 del TUIR, in via solidale con il soggetto cui tale sanzione è irrogata.

I profili di responsabilità verso l’Erario che gravano sulla società o ente che esercita l’opzione per il consolidato fiscale nazionale nella posizione di controllante si distinguono tra:

  • Profili di responsabilità diretta, ossia profili di responsabilità che si caratterizzano per il fatto che le somme possono essere richieste dall’Erario alla consolidante in quanto effettivo debitore delle medesime;
  • Profili di responsabilità solidale, ossia profili di responsabilità che si caratterizzano per il fatto che le somme possono essere richieste dall’Erario alla consolidante non già in qualità di effettivo debitore delle medesime, bensì in qualità di obbligato in solido con l’effettivo debitore (ossia la singola controllata), salvo poi diritto di rivalsa.

Responsabilità della singola controllata

Il co.2 dell’art.127 del TUIR stabilisce che ciascuna società controllata che partecipa al consolidato è responsabile:

  1. In via solidale con l’ente o la società controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all’art.122 del TUIR, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile “individuale” e per le somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione (modello CNM), a seguito dell’attività di controllo formale (di cui all’art.36-ter del D.P.R. 600/1973) o di liquidazione (di cui all’art.36-bis del D.P.R. 600/1973) eseguita sulla dichiarazione individuale (modello UNICO) della controllata;
  2. Per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all’art.122 del TUIR, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile “individuale” e per le somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione (modello CNM), a seguito dell’attività di controllo formale (di cui all’art.36-ter del DPR 600/1973) o di liquidazione (di cui all’art.36-bis del DPR 600/1973) eseguita sulla dichiarazione individuale (modello UNICO) della controllata;
  3. Per le sanzioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera b).

Come accade con riferimento alla società o ente consolidante, i profili di responsabilità verso l’Erario che gravano su ciascuna società che esercita l’opzione per il consolidato fiscale nazionale nella posizione di controllata si distinguono dunque tra:

  • Profili di responsabilità diretta, ossia profili di responsabilità che si caratterizzano per il fatto che le somme possono essere richieste dall’Erario alla singola controllata in quanto effettivo debitore delle medesime;
  • Profili di responsabilità solidale, caratterizzato dal fatto che le somme possono essere richieste dall’Erario alla singola controllata in qualità di obbligato in solido con l’effettivo debitore, salvo poi diritto di rivalsa.