Limiti d’ingresso al consolidato nazionale

Il regime del consolidato fiscale nazionale offre la possibilità ai gruppi societari di optare per la tassazione di gruppo: la determinazione del reddito imponibile è data dall’aggregazione dei dati delle società che partecipano al gruppo.

L’opzione per la tassazione consolidata rende, in tal modo, concreta la possibilità di compensare gli utili e le perdite delle diverse società, determinando il prelievo, in modo unitario,  mediante un unico  reddito  complessivo dato dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle società partecipanti.

Il consolidato nazionale è, in questi termini, una facoltà concessa ai gruppi di società.

L’introduzione dell’opzione per tale regime è subordinata alla previsione di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi che potrebbero, concretamente, ridurre  e comunque presentarsi come un “primo impedimento” alla tassazione di gruppo.

D’altra parte, un sistema che, come questo, presenta indubbi vantaggi per chi decide di scegliere siffatta opzione, richiede la determinazione di precisi ambiti applicativi.

Proprio in considerazione di quelle che sono le significative opportunità conseguenti alla scelta per la tassazione consolidata, il legislatore ha inteso definire, in modo specifico, quali soggetti sono abilitati ad optare per tale regime.

In particolare, l’art. 117, primo comma, del nuovo T.U.I.R. statuisce espressamente: “la società o l’ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di cui all’art. 73, comma primo, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo…possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo”.

In tal senso, i soggetti ammessi alla tassazione consolidata sono:

  • le società per azioni ed in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo e principale l’esercizio di attività commerciali.

Il secondo comma dello stesso articolo precisa ancora che le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato possono esercitare l’opzione di cui si tratta solo in “qualità” di controllanti e se caratterizzate dalle seguenti condizioni:

  • siano residenti in un Paese con cui l’Italia ha stipulato accordi per evitare le doppie imposizioni;
  • esercitino in Italia un’attività d’impresa tramite stabile organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna società controllata sia effettivamente connessa.

Per quanto attiene ancora ai requisiti soggettivi, è opportuno precisare che tutti i soggetti partecipanti alla tassazione devono, necessariamente, essere soggetti all’IRES.

In termini specifici, sono invece espressamente escluse dalla tassazione di gruppo le società che usufruiscono di una riduzione dell’aliquota dell’IRES ai sensi di quanto disposto dall’art. 126 del nuovo T.U.I.R. ed, in ultimo,  le società che versano in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

In quest’ottica, non tutti i soggetti d’imposta possono, pertanto, beneficiare dell’opzione per il consolidato nazionale.

Infatti, l’elencazione dei soggetti ammessi a siffatto regime fiscale sembra essere, senza dubbio, tassativa.

Analizzando in particolare i tratti caratteristici dell’istituto in esame emerge con chiarezza che altre ancora sono le condizioni “imposte” dal legislatore come limiti d’accesso all’esercizio dell’opzione.

Intendiamo, a tal proposito, esporre in sintesi i requisiti oggettivi che limitano quello che, altrimenti, potrebbe essere il libero ingresso alla tassazione di gruppo.

I profili di maggiore interesse connessi all’individuazione dei requisiti oggettivi necessari per l’opzione per il consolidato nazionale sembrano interessare i seguenti punti:

  • controllo;
  • opzione vincolante per tre anni e, tra l’altro, irrevocabile;
  • identità di esercizio sociale tra società controllante e società controllata;
  • esercizio congiunto dell’opzione da parte del soggetto controllante e di ciascuna società controllata;
  • elezione del domicilio da parte della controllata presso il soggetto controllante;
  • comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’esercizio dell’opzione entro il 6° mese dal primo esercizio;
  • ciascuna entità legale può esercitare l’opzione solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata.

Dal punto di vista pratico, si potrebbe concludere che l’istituto del consolidato nazionale non sembrerebbe diretto a qualsiasi soggetto d’imposta.

L’intento del legislatore di selezionare attentamente l’accesso a siffatta tassazione di gruppo, sebbene giustificato anche da implicazioni oggettive connesse ad un simile regime opzionale, sembrerebbe rafforzare le suddette singolari opportunità e l’importanza degli obiettivi perseguiti attraverso la stessa.