Dichiarazione dei redditi propri di ciascun soggetto partecipante

L’articolo 7 del decreto ha stabilito gli effetti dell’esercizio dell’opzione per il consolidato sugli obblighi di dichiarazione e sul trasferimento in capo alla consolidante delle posizioni fiscali delle singole controllate.

In particolare, è stato stabilito che, per effetto dell’opzione:

    1. ciascun soggetto deve presentare autonomamente all’Agenzia delle entrate la propria dichiarazione dei redditi nei modi e nei termini ordinariamente previsti, senza procedere, però alla liquidazione dell’imposta. Nella singola dichiarazione presentata, dal reddito complessivo della società dichiarante vanno computate in diminuzione le perdite relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo;
    2. ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l’IRES dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto dall’art. 25 di tale decreto, pari ad euro 516.456,90, per l’importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonché le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell’art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
    3. nella dichiarazione dei redditi va indicato il reddito prodotto all’estero e la relativa imposta ivi pagata.