Ambito soggettivo

I soggetti che possono optare per la tassazione di gruppo, secondo la disciplina propria del consolidato nazionale, sono:

  • Le società residenti di capitali, lucrative (SpA, Sapa e Srl), mutualistiche (società cooperative e di mutua assicurazione) e consortili;
  • Gli enti residenti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività l’esercizio di attività commerciali (c.d. “enti commerciali”);
  • Le società e gli enti non residenti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica.

In qualità di consolidante possono optare tutti i soggetti di cui alle predette lett. a), b) e d) dell’art.73, co.1 del TUIR mentre in qualità di consolidata possono optare solo i soggetti di cui alla lett. a) del predetto articolo con esclusione delle società cooperative e delle società di mutua assicurazione.

In altri termini, possono optare nella posizione di consolidate solo le società residenti costituite nella forma di società per azioni, società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata.

Oltre alle società di persone, le persone fisiche e gli enti non commerciali residenti (ivi compreso il caso in cui tali soggetti esercitino un’attività di impresa), risultano esclusi a priori dalla possibilità di optare per la tassazione di gruppo quei soggetti che, seppure riconducibili ad una delle categorie soggettive individuate dalle lett. a), b) o d) dell’art.73, co.1 del TUIR:

  • Fruiscano di riduzione dell’aliquota IRES ordinariamente prevista;
  • Siano assoggettati a una procedura concorsuale;
  • Abbiano optato, in qualità di partecipata, per la trasparenza fiscale di cui all’art.115 del TUIR;
  • Abbiano optato per lo speciale regime della c.d. “tonnage tax”, di cui agli artt. da 155 a 161 del TUIR.