Aumento di capitale della società conferitaria

Nel caso in cui la società di capitali conferitaria non sia una newco, bensì una società già esistente che riceve dunque il complesso aziendale in sede di aumento del proprio capitale sociale, è necessario tenere conto delle disposizioni sostanziali e procedurali che tutelano il diritto di opzione spettante ai “vecchi” soci della società conferitaria in caso di aumento del capitale della società con emissione di nuove azioni o quote.

Se la società conferitaria è una società per azioni, le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Tuttavia il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento di capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

Nel caso di conferimento d’azienda in una società per azioni già esistente, ai “vecchi” soci della conferitaria non spetta il diritto di opzione sulle nuove azioni che vengono emesse a fronte di detto conferimento, le quali possono dunque essere assegnate al conferente.

Proposte di aumento di capitale da assolvere mediante l’effettuazione di conferimenti in natura, da cui, deriva l’esclusione del diritto di opzione dei soci, debbano essere illustrate dagli amministratori della società conferitaria con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni che rendono auspicabile, nell’interesse della società, il conferimento dell’azienda, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.

Detta relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale (o al consiglio di sorveglianza) e al soggetto incaricato del controllo contabile (salvo che anche tale funzione sia svolta dal collegio sindacale), almeno 30 giorni prima della data fissata per l’assemblea dei soci che deve deliberare sull’aumento di capitale.

Entro 15 giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

I criteri adottati dagli amministratori per la determinazione del prezzo di emissione, sulla cui congruità è chiamato ad esprimersi il collegio sindacale, consistono nelle metodologie valutative che sono state utilizzate per determinare:

  • Il valore della società conferitaria ante conferimento;
  • Il valore del complesso aziendale conferito;
  • Il rapporto tra i due predetti valori, da cui deriva, il prezzo di emissione delle azioni.

Le relazioni dell’organo amministrativo e del collegio sindacale devono restare depositate presso la sede della società conferitaria nei 15 giorni che precedono la data fissata per l’assemblea dei soci, unitamente alla relazione di stima che l’esperto nominato dal Tribunale deve redigere ai sensi dell’art.2343 del codice civile.

I soci possono prendere visione della suddetta documentazione.

Nel caso in cui la società conferitaria sia quotata, alle disposizioni che precedono si affiancano le disposizioni previste dall’art.158 del D.Lgs. 58/1998 e dagli art.70 e 90 del Regolamento CONSOB 14/05/1999, n.11971 e successive modificazioni.

Se, invece, la società conferitaria è una società a responsabilità limitata, in caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. Tuttavia, l’atto costitutivo può prevedere che l’aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione direttamente a terzi.

In tale ipotesi i soci che non hanno acconsentito alla decisione possono esercitare il diritto di recesso.