Responsabilità tributaria

In materia di responsabilità patrimoniale tributaria, la norma di riferimento è costituita dall’articolo 14 del D.Lgs. 18/12/1997, numero 472 che recita: “il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”.

La ratio delle norma è quella di contrastare, la possibilità che un’operazione di cessione d’azienda possa recare un pregiudizio all’Erario, consentendo a quest’ultimo di rivalersi anche sul cessionario dell’azienda trasferita.

La responsabilità tributaria del cessionario è limitata dal punto di vista quantitativo:

  • al valore dell’azienda o del ramo d’azienda che il cessionario ha acquisito;
  • agli importi dovuti dal cedente all’Erario che, risultano, alla data del trasferimento aziendale, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza.

Inoltre, il cessionario beneficia della preventiva escussione del cedente.

La limitazione della responsabilità solidale del cessionario ai debiti che risultano alla data del trasferimento dagli atti degli uffici e degli enti preposti risponde alla necessità di offrire al cessionario medesimo la possibilità di conoscere, qualora sia sua intenzione procedere in tal senso, l’entità dei “carichi fiscali pendenti” del cedente.

Tale limitazione non opera quando la cessione dell’azienda viene attuata in frode dei crediti vantati dall’Erario verso il cedente, ivi compreso il caso in cui la cessione dell’azienda sia stata attuata mediante il trasferimento frazionato dei singoli beni che la compongono.

La frode ai danni dell’Erario si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.