Dipendenti relativi all’azienda trasferita

L’articolo 2112 sancisce il principio generale secondo il quale, nell’ipotesi di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il soggetto che subentra nell’esercizio dell’azienda e in capo al lavoratore si conservano tutti i diritti che ne derivano.

Per effetto di quanto previsto dal predetto articolo:

  1. Il soggetto che riceve l’azienda è tenuto ad applicare, fino alla scadenza, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi vigenti alla data del trasferimento, salvo che siano sostituiti da altri contratti applicabili all’impresa della società conferitaria;
  2. Il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento, ferma restando la facoltà di recesso prevista dalla normativa in materia di licenziamenti;
  3. Se le condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento dell’azienda, il lavoratore può rassegnare le dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, comma 1 codice civile;
  4. L’intera disciplina prevista dall’articolo 2112 si applica anche al trasferimento di parte dell’azienda, ossia quando oggetto di cessione non è l’intera azienda, bensì un ramo della stessa.

Dal punto di vista pratico, la continuazione del rapporto di lavoro, in capo al soggetto che subentra nell’esercizio dell’azienda, comporta il trasferimento dei diritti che i lavoratori hanno maturato alle dipendenze del dante causa (cedente, conferente, concedente, società fusa incorporata, società scissa), compreso il trattamento di fine rapporto.

Ne deriva che il rapporto di lavoro prosegue con l’avente causa (cessionario, società conferitaria, affittuario, società risultante o incorporante, società beneficiaria) senza soluzione di continuità.

In particolare:

  • è conservata l’anzianità di servizio;
  • è mantenuto il diritto al godimento delle ferie maturate;
  • le mensilità aggiuntive verranno corrisposte per intero, comprese quelle maturate ante trasferimento alle dipendenze del cedente;
  • i conguagli fiscali dipendenti dall’assistenza fiscale proseguono in capo al cessionario;
  • i conguagli fiscali e contributivi di fine anno devono tener conto della retribuzione complessiva percepita dal dipendente, sia per l’importo maturato alle dipendenze del cedente, sia per l’importo maturato alle dipendenze del cessionario.

In caso di trasferimento d’azienda, le imprese con più di 15 dipendenti devono comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali l’intenzione di procedere al trasferimento almeno 25 giorni prima del perfezionamento dell’atto da cui esso deriva.

In mancanza delle rappresentanze sindacali unitarie, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

A seguito di richiesta scritta da parte delle rappresentanze sindacali, da comunicare entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione preventiva, i suddetti soggetti devono avviare, entro ulteriori 7 giorni dal ricevimento della richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti.

La consultazione s’intende esaurita qualora, decorsi 10 giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

Il mancato adempimento all’obbligo di esame congiunto costituisce una condotta antisindacale, ma non incide sulla validità del negozio traslativo.