Atto di cessione d’azienda

In linea di principio, la circolazione di un complesso aziendale può avere luogo anche sulla base di un accordo orale tra le parti salvo che, ben inteso, nell’ambito del complesso aziendale trasferito risultino compresi singoli elementi patrimoniali, quali ad esempio immobili o beni mobili registrati, per i quali la legge prescriva forme particolari di circolazione.

Nella sostanza, tuttavia, gli atti che comportano il trasferimento o il godimento di aziende devono constare da atto scritto redatto nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.

Il comma 1 dell’articolo 2556 del codice civile dispone infatti la necessità dell’atto scritto solo ad probationem (e non quindi ai fini della validità della pattuizione) e comunque solo con riferimento agli accordi che comportano il trasferimento o il godimento di complessi aziendali relativi ad imprese soggette a registrazione.

Si osserva che il successivo comma 2 articolo 2556 c.c. stabilisce che i contratti di cui al primo comma devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese entro 30 giorni nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con deposito a cura del notaio rogante o autenticante.

Ancorché non richista ad substantiam, la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata è di fatto l’unica modalità di circolazione di un complesso aziendale.